Cassazione Penale, Sentenza n. 8874/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 367 c.p., sostenendo l'errato calcolo dei termini di prescrizione. In primo grado era stata accolta un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore; il Tribunale aveva originariamente indicato una sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio ma poi, nella sentenza di primo grado, aveva "corretto" indicandola in 61 giorni. In appello l'udienza del 24/03/2020 fu rinviata per l'emergenza COVID-19 al 24/10/2020 (sospensione di 64 giorni). Sommandosi le sospensioni, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato prima della sentenza di appello, rendendo il reato estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato risultava estinto per prescrizione. Il giudice ha calcolato le sospensioni di 61 giorni per il rinvio per legittimo impedimento e di 64 giorni per l'emergenza COVID-19 e ha ritenuto così maturata la prescrizione già alla data della sentenza di appello. Non emergendo elementi per un proscioglimento più favorevole nel merito, è stata disposta la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che indica il reato per cui è stato condannato l'imputato; la sentenza impugnata confermava la condanna per tale fattispecie
Norma relativa alla prescrizione del reato (calcolo dei termini) presa a riferimento nel motivo di ricorso
Disposizione sul termine della prescrizione per i reati perseguibili a querela o altro; rilevante per il computo del termine prescrizionale
Richiamato dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione e alle modalità di censura nei limiti previsti; qui rilevante per inquadrare i motivi di ricorso
art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020
Norma emergenziale che ha disposto effetti temporanei per i termini processuali a causa del COVID-19; la Corte ha tenuto conto della sospensione dei termini derivante dall'emergenza per il calcolo della prescrizione
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sul legittimo impedimento del difensore e sulla scheda che indica la durata massima della sospensione nei rinvii; utile per valutare la legittimità e la durata della sospensione per il rinvio richiesto dal difensore
Norma che consente la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; applicata dalla Cassazione per annullare la sentenza impugnata agli effetti penali
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e d.l. 30/12/2021 n.228
Norme che hanno disciplinato la trattazione scritta del procedimento in Cassazione durante il periodo emergenziale e i termini per la richiesta di discussione orale; procedura seguita nel procedimento
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per legittimo impedimento del difensore deve essere computata nei giorni effettivi indicati o giustificati dalla procedura: non è automatico considerare sospesa l'intera durata del rinvio se la documentazione o la valutazione processuale limita la sospensione a un numero determinato di giorni
- Le sospensioni dei termini dovute all'emergenza COVID-19 (o a misure emergenziali similari) incidono sul computo della prescrizione e devono essere aggregate alle altre sospensioni rilevanti per verificare la decorrenza del termine prescrizionale
- Se, alla data della decisione di merito, la prescrizione è già maturata tenendo conto di tutte le sospensioni legittime, il giudice di cassazione può annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p., senza rinvio, quando non emergono elementi per un proscioglimento più favorevole
- In caso di rinvio per legittimo impedimento del difensore è importante documentare e motivare tempestivamente l'impedimento (tempestività, ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso processo, assenza di altro codifensore o sostituto) poiché la mancata o incompleta documentazione può ridurre la durata riconosciuta della sospensione
- Chi impugna per vizio nel calcolo della prescrizione dovrebbe documentare puntualmente i periodi di sospensione invocati e la loro corrispondenza alle previsioni normative o alle ordinanze/atti processuali, affinché il giudice possa sommare correttamente le sospensioni
- Quando si prospetta la prescrizione maturata in appello o durante il giudizio, porre specifica eccezione e allegare il calcolo dettagliato dei termini può determinare la declaratoria di estinzione del reato già in sede di cassazione
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