Cassazione Civile, Ordinanza n. 20168/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva dichiarato inammissibile, d'ufficio, l'appello limitatamente alla compensazione delle spese di lite. Con l'unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'estratto di ruolo e le cartelle sottese, perché su quel punto si era formato giudicato interno: in primo grado non era stata impugnata la statuizione relativa alla validità dell'opposizione ai ruoli esattoriali e alle cartelle per prescrizione del credito. La vicenda concreta riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, con successiva impugnazione limitata alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nella fattispecie, lo ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisse valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, impugnazione che sarebbe stata dichiarata inammissibile dalla nuova disciplina. Pur prescindendo dai profili di inammissibilità e infondatezza della doglianza, la decisione impugnata è stata considerata corretta, eventualmente con motivazione integrata in tal senso. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione della Regione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale di legittimità per censurare la pretesa violazione dei limiti del potere decisorio del giudice d'appello.
violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al divieto per il giudice di pronunciare d'ufficio su questioni non devolute, salvo i limiti consentiti dall'ordinamento.
violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione di merito non impugnata.
art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo considera ius superveniens idoneo a rendere inammissibile l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e a neutralizzare la pretesa alle spese per tale impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Lo ius superveniens che introduce l'inammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo può incidere anche sulla sola domanda relativa alle spese di lite, quando la controversia prosegua unicamente su tale capo dopo l'acquiescenza al merito.
- Quando la decisione di merito non è più in contestazione e la lite residua riguarda soltanto le spese, il giudice può considerare corretta la statuizione impugnata anche integrandone la motivazione alla luce della sopravvenuta disciplina.
- La deduzione di violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. non può condurre all'accoglimento se la decisione impugnata trova comunque giustificazione nella sopravvenuta disciplina sostanziale o processuale applicabile al caso.
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