Cassazione Civile, Ordinanza n. 12140/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società in accomandita semplice per il compenso relativo alla redazione di due atti di appello in giudizi tributari innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Egli sosteneva di aver ricevuto incarico dalla socia accomandataria, che aveva agito a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, e che l’esito favorevole dei giudizi avrebbe liberato il patrimonio fallimentare da passività fiscali non dovute. Impugnato il rigetto del giudice delegato, il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, non provato che l’incarico fosse stato conferito in nome e per conto della società e, dall’altro, che la domanda fosse comunque infondata perché l’eventuale utilità riflessa per la massa non poteva supplire alla mancanza originaria di un rapporto professionale con la società. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente fondati sulla violazione degli artt. 43, 44, 111 e 111-bis l.fall., sostenendo che il fallito era legittimato a promuovere i contenziosi tributari e che le spese dell’attività professionale dovessero essere trattate come passività correlate ai beni sopravvenuti o comunque ammesse al passivo. I curatori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione o, in subordine, il rigetto del principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non ha specificamente censurato una ratio decidendi autonoma del decreto impugnato, cioè l’accertamento del tribunale secondo cui non risultava provato il conferimento dell’incarico professionale alla società fallita, ma solo alla socia a titolo personale. La Corte ha ritenuto che tale ratio, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto dell’opposizione allo stato passivo, non fosse stata colpita dai motivi di ricorso; inoltre, le censure svolte contro l’altra ratio erano, in sostanza, censure di merito non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale dei curatori, perché tardivo e proposto oltre il termine breve per impugnare, essendo divenuto inefficace per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate ed è stato posto a carico del solo ricorrente principale l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a base della domanda di ammissione al passivo proposta dal professionista
norma che regola l’opposizione allo stato passivo
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione del fallito a promuovere i contenziosi tributari e l’opponibilità alla procedura dell’attività processuale svolta
richiamato dal ricorrente come norma sull’inefficacia degli atti del fallito verso la procedura, che egli riteneva superata nel caso concreto
invocato per l’ammissione del credito al passivo come passività della procedura
invocato per l’ammissione del credito al passivo secondo le regole di collocazione dei crediti concorsuali
richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese dell’attività professionale fossero passività correlate a beni sopravvenuti
richiamato dal tribunale nel quadro della valutazione della domanda di ammissione al passivo
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
rubrica del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
richiamato per l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva a seguito dell’inammissibilità di quella principale
norma che disciplina il termine per il deposito del controricorso
richiamato in tema di ricorso incidentale e suoi presupposti di tempestività
applicato ratione temporis per l’operatività del nuovo art. 370 c.p.c.
richiamato come termine breve per impugnare decorrente dalla comunicazione del decreto
richiamato in tema di termine breve per le impugnazioni
richiamato in tema di decorrenza e durata dei termini per impugnare
richiamato in tema di termine lungo per impugnare
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; la mancata critica anche di una sola ratio, se sufficiente da sola a sorreggere il decisum, determina l’inammissibilità del ricorso.
- La cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie: sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o della fattispecie compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che manca la prova del conferimento dell’incarico professionale da parte del soggetto nei cui confronti si pretende il credito, l’eventuale utilità indiretta o riflessa conseguita da terzi o dalla massa non basta a fondare il diritto al compenso in assenza del rapporto professionale imputabile alla procedura.
- L’impugnazione incidentale proposta oltre il termine per impugnare non conserva efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; la sola tempestività rispetto al termine di deposito del controricorso non è sufficiente se il termine breve per impugnare è già spirato.
- La legittimazione del fallito a compiere atti processuali o a coltivare contenziosi non sana di per sé la mancanza di prova che l’incarico professionale sia stato conferito in nome e per conto della società fallita anziché nell’interesse personale del socio.
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