Cassazione Civile, Ordinanza n. 32383/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La parte ricorrente, già socia accomandataria ed ex liquidatrice di una s.a.s. cancellata, aveva ottenuto in primo grado l’annullamento di un avviso di intimazione relativo a cartelle per imposte di più annualità. L’agente della riscossione aveva poi proposto appello, accolto dalla CTR, la quale aveva ritenuto che la cancellazione della società non escludesse la responsabilità della socia illimitatamente responsabile per i debiti sociali non estinti. In Cassazione la ricorrente deduce un unico motivo, denunciando omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività: sostiene che la sentenza di primo grado era stata notificata all’allora Equitalia Servizi Riscossione il 27-28 ottobre 2016, sicché il termine breve di 60 giorni per appellare ex art. 51 d.lgs. 546/1992 era spirato quando l’appello le fu notificato il 27 aprile 2017. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste, eccependo che nel processo tributario la notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve, deve essere rivolta al procuratore domiciliatario e non soltanto alla parte; inoltre contesta la validità della notifica "a mani proprie" quando effettuata a soggetto diverso dal legale rappresentante di una società di capitali.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ritiene fondata la censura perché la sentenza impugnata non aveva esaminato l’eccezione di tardività dell’appello, e comunque il quadro normativo del processo tributario consente la notifica della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve anche secondo le forme speciali degli artt. 16, 17 e 38 d.lgs. 546/1992. In particolare, la notifica alla parte può essere validamente eseguita anche con consegna a mani proprie, modalità che prevale sulla regola del domicilio eletto; ciò rende non applicabile il principio delle Sezioni Unite n. 20866/2020, riferito al rito civile. La Corte condivide inoltre l’orientamento secondo cui, nel caso dell’agente della riscossione, la consegna a mani proprie presso la sede può essere idonea a far decorrere il termine breve, senza che sia necessario indirizzare la notifica esclusivamente al legale rappresentante. Conseguentemente, l’appello dell’ente era tardivo e quindi inammissibile. La sentenza della CTR viene cassata senza rinvio e l’impugnazione dell’agente della riscossione è dichiarata inammissibile per tardività. Le spese sono poste a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.
viene utilizzato come parametro di censura del vizio denunciato, ma la Corte risolve la questione sul piano della tempestività dell’appello nel processo tributario.
richiamato dalla CTR per affermare che la cancellazione della società non elide la responsabilità dei soci, illimitata o limitata secondo il regime soggettivo della società estinta.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la notificazione della sentenza di primo grado, se validamente effettuata ai fini della decorrenza del termine breve, fa decorrere il termine di 60 giorni per proporre appello.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla resistente per sostenere la necessità della notifica al difensore nel processo tributario quando la parte si avvale di difesa tecnica; la Corte non lo ritiene ostativo alla disciplina speciale delle notifiche tributarie.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (…)"
disciplina le forme di notificazione nel processo tributario e, tramite il rinvio dell’art. 38, consente la notifica diretta alla controparte anche a mezzo posta.
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio (…)"
la Corte vi ricava che la regola del domicilio eletto opera salvo la facoltà alternativa della consegna a mani proprie, che resta idonea a far decorrere il termine breve.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il rinvio agli artt. 16 e 17 comporta che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado può essere eseguita secondo le forme speciali previste da tali norme e che la consegna a mani proprie è valida ai fini del termine breve.
richiamato, insieme agli artt. 137 ss. c.p.c., come parte della disciplina generale delle notificazioni superata in parte dalla specialità del rito tributario.
richiamato dalla giurisprudenza citata per descrivere le forme di consegna che, in concreto, possono integrare la consegna a mani proprie nel processo tributario.
richiamato come norma generale delle notificazioni, applicabile salvo la disciplina speciale del processo tributario.
art. 97 Cost.
richiamato nell’argomentazione che distingue le amministrazioni pubbliche dalle persone giuridiche private ai fini della ricezione degli atti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, deve essere valutata alla luce della disciplina speciale degli artt. 16, 17 e 38 d.lgs. 546/1992, che prevale sulla regola generale del rito civile.
- La consegna a mani proprie costituisce modalità idonea a far decorrere il termine breve per l’appello anche quando la parte abbia eletto domicilio, perché l’art. 17 fa salva espressamente tale alternativa.
- Il principio del rito civile secondo cui la notifica della sentenza deve essere rivolta al procuratore della parte non è automaticamente trasponibile nel processo tributario, ove opera una disciplina notificatoria autonoma.
- Quando la sentenza di primo grado è notificata validamente ai sensi del rito tributario, l’appello proposto oltre il termine breve è inammissibile per tardività.
- Nelle controversie tributarie relative ad enti della riscossione, la notifica della sentenza presso la sede e a mani proprie può essere idonea a far decorrere il termine breve, senza necessità di una formale intestazione esclusiva al legale rappresentante.
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