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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gaudenzi era stato originariamente imputato, nella sua qualità di componente del C.d.A. e poi liquidatore della Edil Bologna s.r.l., del reato previsto dall'art. 217 co.1 n.4 L.F. (aggravamento del dissesto per omissione della richiesta di fallimento) per perdite costanti a partire dal 2014. In primo grado e in appello il fatto è stato invece riqualificato e la condanna è stata pronunciata ai sensi dell'art. 224 co.1 n.2 L.F. per avere concorso, con condotte sia omissive (ritardata approvazione del bilancio 2015) sia commissive (imprudente operazione di fusione/incorporazione nel 2015), a cagionare o aggravare il dissesto aziendale mediante erosione del capitale sociale. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione vari motivi, tra cui il principale fondato sul mutamento del "fatto" rilevante ex art. 521 cod. proc. pen.: sostiene che la riqualificazione abbia radicalmente mutato l'oggetto dell'accusa rendendo vana la linea difensiva concentrata sull'assenza di inerzia nella richiesta di fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come assorbente: ha ritenuto che la sentenza di primo grado (confermata in appello) abbia effettivamente mutato, nei suoi elementi essenziali, il fatto originariamente contestato (da omissione nella richiesta di fallimento a una complessa serie di atti imprudenti e di omissioni connessi a una fusione). Tale mutamento ha creato incertezza sull'oggetto dell'imputazione e ha leso le prerogative difensive del ricorrente. Per questo la Corte ha annullato entrambe le sentenze di merito e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare (L.F.)

    Norma che punisce l'imprenditore per l'aggravamento del dissesto anche per semplice ritardo nella richiesta di fallimento; il reato è formato dall'evento (dissesto o aggravamento) e può essere integrato per dolo o colpa.

  • art. 224, comma 1, n. 1 e n. 2, legge fallimentare (L.F.)

    Norma rivolta ad amministratori, liquidatori e altri soggetti qualificati: n.1 richiama i fatti di cui all'art. 217 commessi da tali soggetti; n.2 incrimina l'inosservanza colposa di obblighi di legge che cagioni o aggravi il dissesto. La Corte ha distinto la colpa grave generica e la colpa specifica per inosservanza di obblighi imposti dalla legge.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Regola sul mutamento del fatto in sentenza: la Cassazione applica la giurisprudenza secondo cui è vietata la radicale trasformazione del fatto rispetto alla contestazione in modo da ledere i diritti di difesa; se il nucleo essenziale (condotta-evento-elemento psicologico) muta, la sentenza è viziata.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina del rapporto imputazione-sentenza richiamata nel ragionamento giurisprudenziale sulla nozione di "fatto".

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata limitazione sulla formulazione dei motivi di cassazione (richiesta di enunciazione nei limiti della motivazione), prescritta al difensore.

  • artt. 2482-bis, 2484-ter e 2424 codice civile

    Norme civilistiche richiamate in relazione alla nozione di patrimonio netto, composizione del bilancio e segnalazione di perdite e riduzione del capitale; utilizzate per valutare se e quando si fosse manifestato il dissesto o l'obbligo di convocazione dell'assemblea.

  • art. 2447 codice civile

    Norma che impone obblighi in caso di riduzione del capitale sociale sotto i limiti legali, con conseguente obbligo di convocazione dell'assemblea: citata quale obbligo societario la cui inosservanza può integrare colpa specifica ai sensi dell'art. 224 L.F.

  • art. 2392 e art. 2391 codice civile

    Articoli relativi alla diligenza degli amministratori e ai doveri di evitare conflitti di interesse; citati come esempi di obblighi di legge a cui la norma penale rinvia per configurare l'inosservanza rilevante ai fini di bancarotta.

  • artt. 132, 133, 62-bis cod. pen.

    Norme penali relative al trattamento sanzionatorio, alle circostanze attenuanti generiche e a specifiche regole sulla recidiva e sui benefici; richiamate nei motivi di doglianza sul trattamento della pena.

  • art. 163, comma 3 e art. 164 ultimo comma cod. pen.

    Norme sul regime della sospensione condizionale della pena (età, limite di pena e condizioni): richiamate dal ricorrente per contestare il diniego della sospensione condizionale alla luce dell'età dell'imputato.

Massime di principio

  • Mutamento del fatto: la riqualificazione in giudizio è accettabile solo se non comporta una trasformazione radicale del nucleo fattuale contestato (condotta-evento-elemento soggettivo) che esponga il difensore a una nuova e impreparata strategia difensiva; in caso contrario è causa di annullamento.
  • Distinzione sostanziale: l'omissione (es. mancata richiesta di fallimento) e l'azione imprudente (es. operazione di fusione che erode il capitale) sono condotte materialmente diverse; se l'accusa originaria è fondata sull'una, la condanna fondata sull'altra può ledere il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
  • Nucleo fattuale necessario: per reati di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto è essenziale dimostrare l'evento dissesto o il suo peggioramento e il nesso di causalità con la condotta dell'amministratore (non basta la mera prosecuzione dell'attività in crisi; occorre il deterioramento della situazione economico-finanziaria per effetto della condotta).
  • Obblighi societari come fonte di colpa specifica: la norma di bancarotta che colpisce gli amministratori (art. 224 L.F.) rinvia a obblighi civilistici (es. convocazione assemblea, regole sul patrimonio netto); la violazione di tali obblighi può integrare la colpa specifica richiesta dalla fattispecie.
  • Tutela difensiva preventiva: in situazioni di imputazioni legate a crisi d'impresa, il difensore dovrebbe prevedere e contestare sia l'ipotesi omissionale che eventuali riqualificazioni in senso commissivo, sollevare tempestivamente eccezioni sulla formulazione dell'imputazione e, ove necessario, proporre istanze per chiarimenti o integrazioni dell'atto di accusa.
  • Conseguenze processuali: se la riqualificazione genera incertezza rilevante sulle contestazioni, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio e disporre un nuovo giudizio per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

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