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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40767/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, notificato su iniziativa dell'ente gestore. Il giudice di merito ha respinto l'opposizione, ritenendo irrilevante la mancata allegazione della procura al preavviso di rilascio, riconoscendo la legittimazione attiva dell'ente e rilevando che l'occupante era già stata destinataria di un precedente provvedimento di rilascio notificato e divenuto definitivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sull'esecuzione forzata e sulla notificazione degli atti esecutivi, sostenendo che il tribunale non avrebbe accertato la mancanza o l'irregolarità del titolo esecutivo, del precetto e del decreto di rilascio; inoltre ha contestato la legittimazione attiva dell'ente, assumendo che il potere di attivare la procedura di rilascio spettasse solo al Comune competente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e per novità, le censure riguardanti la notificazione del titolo e del precetto; ha poi reputato infondata la doglianza sulla mancanza di titolo esecutivo, osservando che il decreto di rilascio era stato emesso anche nei confronti della ricorrente, che la notifica del precedente provvedimento era coperta da giudicato e che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il decreto di rilascio per occupazione sine titulo è esecutivo per legge. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha accolto solo in parte come infondato nel merito e in parte inammissibile: ha affermato che la normativa regionale attribuiva all'ente gestore il potere di disporre il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, mentre è stata ritenuta nuova la questione relativa alla necessità di una delega formale del Comune. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per l'effetto, alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione sostanziale all'esecuzione è il rimedio per contestare il diritto di procedere in executivis; il giudice distingue tale profilo da quello dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    Le doglianze relative alla notificazione del titolo, del precetto e degli atti esecutivi attengono all'opposizione agli atti esecutivi e richiedono specificità; se la questione non è stata dedotta o è formulata in modo generico, la censura è inammissibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo deve sussistere nei confronti del soggetto contro cui si procede; nel caso esaminato il decreto di rilascio era idoneo nei confronti della ricorrente.

  • art. 479 c.p.c.

    La doglianza sulla notificazione del titolo esecutivo è stata trattata come profilo di opposizione agli atti esecutivi e dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità.

  • art. 605 c.p.c.

    La procedura di rilascio dell'immobile si inserisce nell'esecuzione per consegna o rilascio, rispetto alla quale il titolo esecutivo deve essere valido e definitivamente efficace.

  • art. 608 c.p.c.

    La contestazione sulla regolarità del rilascio e degli atti prodromici è ricondotta ai limiti tipici dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 180 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire dell'ente gestore è stata riconosciuta in base alla disciplina regionale e al subentro nelle funzioni degli enti soppressi.

  • artt. 3-7 I.r. Puglia n. 22/2014

    Le disposizioni sul riordino dell'edilizia residenziale pubblica sono state interpretate nel senso che il Comune conserva funzioni generali, ma ciò non esclude il potere dell'ente gestore di ordinare il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

  • art. 20 I.r. Puglia n. 10/2014

    L'ente gestore può disporre il rilascio degli alloggi occupati o ceduti senza titolo; l'assegnazione in deroga è possibile solo in presenza dei requisiti e del particolare disagio socio-economico accertato dai servizi sociali.

  • art. 18 d.P.R. n. 1035/1972

    È richiamato, insieme all'art. 11, comma 12, come base della disciplina generale dell'edilizia residenziale pubblica applicabile alla materia.

  • art. 11, comma 12, d.P.R. n. 1035/1972

    Il decreto di rilascio per occupazione sine titulo è esecutivo per legge, con conseguente legittimazione dell'ente a procedere all'esecuzione forzata.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e delle ragioni della censura; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formulati come violazione di legge, ma la Corte ha verificato la loro effettiva specificità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le censure di cassazione che investono la notificazione del titolo esecutivo, del precetto o degli atti prodromici all'esecuzione sono inammissibili se non sono formulate con adeguata specificità e senza confutare puntualmente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato l'esistenza di un provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell'occupante e divenuto definitivo per mancata opposizione tempestiva, il relativo titolo esecutivo è opponibile e consente l'esecuzione forzata.
  • In materia di edilizia residenziale pubblica, il decreto di rilascio per occupazione senza titolo è esecutivo per legge secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • La disciplina regionale sul riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica può attribuire all'ente gestore il potere di disporre il rilascio degli alloggi occupati sine titulo, anche se le funzioni comunali restano previste per profili generali o residuali.
  • La deduzione di una questione nuova in cassazione, non affrontata nei gradi di merito, rende la relativa censura inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e deve consentire alla Corte di comprendere, senza integrazioni esterne, il fatto processuale e la specifica violazione di legge denunciata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareLocazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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