Cassazione Civile, Ordinanza n. 06737/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di restituzione di somme pagate da un privato nell'ambito di una procedura di sanatoria ex lege n. 47/1985, e precisamente: oblazione, addizionale regionale e oneri concessori. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 35, comma 16, della legge n. 47/1985. In appello la Corte territoriale, dopo aver ordinato la rinnovazione della notifica del gravame verso alcuni appellati, ha poi dichiarato inammissibile l'appello nei confronti del Ministero per asserita nullità della notificazione e ha rigettato nel merito l'appello verso Regione e Comune, reputandoli privi di legittimazione passiva. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 291 c.p.c. per avere la Corte d'appello mantenuto l'ordine di rinnovazione nonostante fosse stata prodotta prova della regolarità della prima notifica al Ministero; 2) vizio motivazionale sulla nullità della prima notificazione; 3) errata applicazione dell'art. 2729 c.c. sulla presunzione di nullità della notifica; 4) violazione dell'art. 34 l. n. 47/1985 e dell'art. 2033 c.c. per aver escluso la legittimazione passiva di Regione e Comune; 5) omessa decisione sulla domanda in caso di errore materiale nelle conclusioni; 6) violazione dell'art. 353 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso il merito, pur avendo ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, senza rimettere la causa al primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la prima notificazione dell'appello al Ministero fosse stata tempestivamente comprovata come valida, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto revocare l'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e decidere nel merito l'impugnazione nei confronti del Ministero; ha inoltre accolto il quarto e il sesto motivo, affermando che per le domande di ripetizione delle somme diverse dall'obblazione (addizionale regionale e oneri concessori) non opera la giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall'art. 35, comma 16, l. n. 47/1985, ma quella del giudice ordinario, e che la Corte d'appello, una volta riconosciuta la giurisdizione ordinaria, avrebbe dovuto rimettere la causa al Tribunale ex art. 353 c.p.c., senza decidere nel merito sulla base della pretesa carenza di legittimazione passiva. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata: alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per l'esame dell'appello contro il Ministero; al Tribunale di Latina, in diversa composizione, per le domande contro Regione Lazio e Comune di Formia, con regolazione delle spese rimessa ai giudici di rinvio.
Norme richiamate
se la prova della ritualità della notificazione è fornita in tempo utile, l'ordine di rinnovazione deve essere revocato e non può fondarsi su di esso una declaratoria di inammissibilità dell'appello.
non può presumersi la nullità della notificazione quando dagli atti emerga la regolarità della spedizione e siano indicati i dati identificativi del notificante.
la disposizione riguarda la sola oblazione e non può essere estesa alle somme dovute a diverso titolo, come addizionale regionale e oneri concessori.
nelle azioni di ripetizione dell'indebito la legittimazione passiva va individuata in base alla qualità di accipiens della somma indebitamente percepita.
art. 35, comma 16, l. n. 47/1985
la giurisdizione amministrativa opera solo per le controversie relative all'obblazione; per le somme diverse spettanti all'ente che le ha ricevute, la giurisdizione è del giudice ordinario.
non ricorre la giurisdizione tributaria quando manca una pretesa avente natura impositiva e non vi è esercizio di potere autoritativo.
il giudice d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, affermi la giurisdizione negata dal primo giudice deve rimettere la causa a quest'ultimo; non può decidere direttamente il merito.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti contro la sentenza impugnata.
indica il rito camerale utilizzato per la decisione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle azioni di ripetizione di somme versate in un procedimento di sanatoria edilizia, la giurisdizione va distinta in base al titolo del pagamento: per l'obblazione può rilevare la disciplina speciale, mentre per somme diverse opera la regola generale della ripetizione di indebito davanti al giudice ordinario.
- La legittimazione passiva nelle azioni ex art. 2033 c.c. si determina in relazione al soggetto che abbia effettivamente ricevuto il pagamento indebito, non in base a un richiamo generale alla disciplina dell'oblazione.
- Se il giudice d'appello riconosce la giurisdizione ordinaria in riforma della decisione declinatoria di primo grado, deve applicare l'art. 353 c.p.c. e rimettere la causa al primo giudice, senza poter decidere nel merito per ragioni di economia processuale.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. perde rilevanza quando la parte dimostri in tempo utile la validità della prima notifica; in tal caso l'impugnazione va esaminata nel merito.
- La giurisdizione tributaria richiede una controversia con contenuto impositivo o esercizio di potere autoritativo; in mancanza, la domanda resta nell'area della ripetizione di indebito ordinaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2024 del 13/03/2024
- ordinanza_civile · 13 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →