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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30888/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca contro il debitore, quest'ultimo ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto alcune contestazioni relative al piano di riparto. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e il debitore ha quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva in via pregiudiziale un difetto di procedibilità: il ricorrente non ha depositato tempestivamente, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante avesse dichiarato che la sentenza gli era stata notificata. Nella memoria, il ricorrente ha sostenuto che la relata fosse rinvenibile nel fascicolo d'ufficio o che la mancata contestazione della controparte potesse supplire alla carenza documentale, ma tali argomenti sono stati ritenuti infondati alla luce dei principi consolidati sul deposito della documentazione attestante la notificazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo decisivo il mancato deposito nel termine di legge della relata di notificazione della sentenza impugnata. Ha escluso che potessero sanare la mancanza la produzione tardiva della relata, il suo eventuale reperimento nel fascicolo d'ufficio o le deduzioni difensive svolte nella memoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione sul piano di riparto

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare nel termine perentorio la documentazione necessaria a dimostrare la notificazione della sentenza impugnata; la mancata produzione tempestiva della relata comporta improcedibilità, salvo eccezioni tassative

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e per la memoria del ricorrente

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per individuare le ipotesi in cui il termine breve decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento da parte della cancelleria

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità che il controricorrente produca la documentazione nel termine per la costituzione

  • art. 372 c.c.

    richiamato nel testo della massima riportata dalla Corte come norma che non consente di recuperare tardivamente l'omissione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce che la sentenza impugnata è stata notificata e quindi il termine breve per impugnare è già decorso, il ricorrente ha l'onere di depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la relata di notificazione o, in caso di notifica PEC, la documentazione equivalente dei messaggi di spedizione e ricezione.
  • La mancata produzione tempestiva della prova della notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, e tale omissione non può essere sanata da una produzione successiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • L'eccezione all'improcedibilità per mancato deposito della relata opera solo nei casi tassativi in cui la documentazione risulti comunque già nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente nei termini o acquisita tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio nelle ipotesi in cui la decorrenza del termine breve discenda da comunicazione o notificazione della cancelleria.
  • La mera allegazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza costituisce fatto processuale auto-responsabilizzante per il ricorrente e comporta l'onere di provarne documentalmente l'esistenza nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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