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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25334/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per la custodia in carcere e successivi arresti domiciliari relativi a reati poi dichiarati estinti per prescrizione in seguito all'esclusione dell'aggravante della transnazionalità (art. 4 L. 16/03/2006, n.146). Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2008, nonché violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 117 Cost. in relazione all'art. 5, par. 5, CEDU; sostiene inoltre che l'aggravante della transnazionalità non fosse configurabile ab origine e che la Corte d'appello abbia motivato erroneamente ritenendo comunque legittima la misura

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. è subordinata, in linea generale, al proscioglimento o all'assoluzione nel merito (salvo ipotesi particolari come l'"ingiustizia formale"). La declaratoria di estinzione per prescrizione, se non accompagnata da rinuncia alla prescrizione e conseguente richiesta di assoluzione, non dà diritto all'indennizzo, poiché il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una valutazione di merito e non equivale automaticamente a un accertamento di innocenza. La Corte ha altresì richiamato il consolidato principio che, se la misura custodiale si fondava su più contestazioni e almeno una di esse era autonomamente idonea a giustificare la custodia, ciò impedisce il sorgere del diritto alla riparazione (salvo per eventuale parte di detenzione che soverchi la pena ipoteticamente infligibile). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma condiziona l'accoglibilità della domanda di riparazione a specifici casi di proscioglimento o assoluzione per merito; la Corte interpreta che la dichiarazione di estinzione per prescrizione, di regola, non integra quei presupposti salvo che l'interessato rinunci alla prescrizione e ottenga assoluzione

  • art. 4 L. 16 marzo 2006, n. 146 (aggravante della transnazionalità)

    L'esclusione di tale aggravante ha determinato in concreto l'estinzione per prescrizione di alcuni reati; tuttavia la sola esclusione dell'aggravante non è stata ritenuta idonea a fondare, senza altro, il diritto alla riparazione

  • art. 156 cod. pen.

    Principio secondo cui l'imputato può rinunciare alla prescrizione: la Corte osserva che chi intende ottenere l'indennizzo avrebbe dovuto rinunciare alla prescrizione e chiedere la pronuncia assolutoria per poter far valere il diritto alla riparazione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Il proscioglimento per prescrizione richiede pur sempre una valutazione (anche se limitata) sulla presenza o meno di cause previste dal secondo comma dell'art. 129; tale valutazione contribuisce ad escludere l'ingiustizia della detenzione quando la misura fosse legittimata da almeno una imputazione

  • artt. 2, 3, 13, 24, 117 Cost. e art. 5, par. 5, CEDU

    Le censure costituzionali e convenzionali prospettate dal ricorrente (diritti fondamentali e protezione dalla privazione illegittima della libertà) non impongono, secondo la Corte, l'estensione automatica del diritto alla riparazione oltre i limiti previsti dall'ordinamento interno se la custodia era fondata almeno su una contestazione idonea

  • art. 9, par. 5, Patto ICCPR e art. 5, par. 5, CEDU

    Richiamati dalla Corte, tali strumenti internazionali non sono ritenuti dalla Consulta e dalla Corte come impone nti di estendere la riparazione a ipotesi non previste dalla legge nazionale quando non sussista in origine una totale illegittimità della privazione della libertà

  • I. 28 marzo 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 100 (legge-delega)

    La Corte segnala che la legge-delega non voleva introdurre una clausola generale di riparabilità affidata all'interprete, ma rimetteva al legislatore delegato l'individuazione delle ipotesi di riparazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 219 del 20 giugno 2008

    La pronuncia è richiamata come orientamento che ha parzialmente dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 e chiarito i limiti dell'equivalenza tra proscioglimento/assoluzione e diritto all'indennizzo; la Corte di Cassazione la ritiene conforme alla soluzione adottata

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, di per sé, non dà diritto automatico alla riparazione per ingiusta detenzione: chi intende ottenere l'indennizzo deve, se possibile, rinunciare alla prescrizione e chiedere l'assoluzione o il proscioglimento per merito
  • Se la misura cautelare si è fondata su più contestazioni e anche una sola di esse era autonomamente idonea a giustificare la custodia, in linea generale non spetta l'indennizzo, salvo che non sussista una "ingiustizia formale" o una parte della detenzione eccedente la pena astrattamente applicabile
  • Il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una valutazione di merito (seppur limitata) che può escludere l'ingiustizia della detenzione; pertanto la scelta strategica dell'imputato tra prescrizione e accertamento di merito è rilevante ai fini della riparazione
  • Le obbligazioni internazionali (CEDU, ICCPR) non impongono automaticamente al giudice nazionale di estendere il diritto all'indennizzo oltre quanto previsto dall'ordinamento interno quando la privazione della libertà fosse almeno parzialmente giustificata da una imputazione idonea
  • Se si contesta la configurabilità di un'aggravante (es. transnazionalità), va valutato se l'eventuale errore rendeva la misura originariamente priva di titolo giuridico: se non era l'unico titolo della custodia, l'errore può non bastare a fondare la riparazione

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