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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25318/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva rideterminato le pene dopo il rinvio della Cassazione. Mariantoni Paolo: censura per mancanza di motivazione in relazione ai criteri usati per commisurare l'aumento di pena per la continuazione con il reato principale. Mariantoni Andrea: censura analoga relativa alla motivazione sull'incremento della pena base per i reati "satellite". Mariantoni Elisabetta: denuncia contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per aver la Corte di appello applicato a titolo di continuazione lo stesso aumento di pena per un capo anche se aveva riconosciuto attenuanti generiche a lei e recidiva a Paolo, oltretutto lamentando mancata individualizzazione e principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Mariantoni Paolo e Mariantoni Andrea, ritenendo che la Corte di appello avesse adeguatamente determinato e motivato gli aumenti di pena per i singoli reati satelliti richiamando gli indici dell'art. 133 cod. pen. e applicando aumenti differenziati ove ricorresse eterogeneità. Per Mariantoni Elisabetta il ricorso è stato rigettato come infondato: la Cassazione ha ritenuto legittimo che la Corte di appello, pur avendo inflitto pene base e complessive diverse per i due imputati, abbia applicato lo stesso aumento (quattro mesi) per il medesimo capo comune ritenuto omogeneo; inoltre ha richiamato il principio per cui il giudice non è obbligato a svolgere una comparazione motivata tra coimputati in ogni singola quota di pena. Sono state imposte condanne alle spese: Paolo e Andrea, oltre alle spese, condanna al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; Elisabetta condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 73, co. 1 Testo Unico Stupefacenti

    parte dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva quale pena minima edittale otto anni di reclusione anziché sei

    La Corte costituzionale (sent. n. 40/2019) ha rideterminato il quadro sanzionatorio, obbligando la Corte di appello a ricalcolare le pene alla luce della modifica del minimo edittale.

  • Art. 133 cod. pen.

    Usato come criterio-guida per determinare gli indici di quantificazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione: il giudice deve richiamarne i parametri e motivare la scelta discrezionale, differenziando gli aumenti quando sussistono elementi di eterogeneità fra i reati.

  • Art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite alla possibilità di operare aumenti: la motivazione deve consentire di verificare che non si sia di fatto operato un cumulo materiale e che siano rispettati i limiti di proporzione tra le pene.

  • Sentenza Sezioni Unite Cassazione, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Ha stabilito che nel reato continuato il giudice deve individuare la pena base e calcolare/motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione correlato all'entità dell'aumento.

Massime di principio

  • Nel caso di continuazione di reati il giudice deve determinare la pena base e motivare separatamente l'aumento riferito a ciascun reato "satellite": l'approfondimento motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento.
  • L'art. 133 cod. pen. fornisce gli indici da utilizzare per quantificare l'aumento; se i reati satelliti risultano omogenei è legittimo applicare aumenti uguali, mentre in presenza di eterogeneità (p. es. quantità di droga molto diversa) gli aumenti devono essere differenziati.
  • Il giudice del merito non è tenuto, nell'ambito della determinazione della pena, a svolgere una comparazione motivata fra le posizioni soggettive di tutti i coimputati per ogni quota di pena: la diversificazione può essere operata complessivamente e non necessariamente su ogni singola componente della pena.
  • La motivazione deve sempre consentire di verificare che non si sia realizzato un cumulo materiale e che siano rispettati i limiti di proporzione previsti dall'art. 81 cod. pen.; in mancanza di una motivazione adeguata le censure in Cassazione possono trovare accoglimento.
  • Il riconoscimento di circostanze aggravanti (es. recidiva) o attenuanti incide legittimamente sul trattamento sanzionatorio complessivo, e la Corte deve motivare la coerenza tra ruolo, curriculum criminale e misure sanzionatorie applicate.

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