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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva parzialmente accolto il dissequestro disponendo la restituzione di C 53.634,69 relativa a fatture 2013. La difesa deduceva: (i) inosservanza dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e degli artt. 240 c.p. e 321 c.p.p., avendo il sequestro complessivo ecceduto il profitto accertato per l'annualità 2013 e chiedendo il dissequestro di C 414.968,25 per prescrizione della materia relativa al 2013; aveva inoltre chiesto che, in caso di trattenuta di somme sui conti per annualità successive, la differenza fosse imputata mediante riduzione del vincolo immobiliare; (ii) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e principio per cui i profitti del reato fiscale devono essere qualificati e sequestrati per ciascuna annualità, contestando la traslazione di somme da una annualità all'altra sulla base della sola fungibilità del denaro. Sussisteva inoltre un profilo procedurale relativo alla titolarità e rappresentanza in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto dal legale rappresentante (Prada) della Eurometal S.r.l. quale soggetto terzo interessato senza che risultasse conferita procura speciale al difensore, principio consolidato in giurisprudenza secondo cui per i provvedimenti cautelari reali il terzo interessato deve munirsi di procura speciale per proporre ricorso in Cassazione. Non entrando nel merito delle questioni sostanziali relative alla quantificazione del profitto e alla ripartizione per annualità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando peraltro l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma relativa all'appello avverso provvedimenti cautelari: utilizzata per inquadrare il procedimento d'appello che aveva disposto parziale dissequestro; la Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione della norma essendo il ricorso inammissibile.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Definizione del reato di evasione fiscale e suo momento consumativo (presentazione della dichiarazione); la questione sull'anno di imputazione dei profitti è stata prospettata dalla difesa ma non decisa per inammissibilità.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca del profitto nel reato tributario e la quantificazione del profitto; la difesa ha eccepito che il sequestro eccedeva il profitto accertato per il 2013, ma la Corte non ha risolto la questione sostanziale.

  • codice penale, art. 240

    Riferimento alla disciplina del reato continuato e della sua individuazione per più annualità; la difesa ha sostenuto che i fatti di evasione riferiti a diverse annualità vanno qualificati anno per anno, questione non decidenda per ragioni di inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 321

    Norma sul sequestro preventivo e sulle misure cautelari reali; richiamata nelle censure sulla correttezza del sequestro e sulla sua imputazione per annualità.

  • codice di procedura civile, art. 182, comma 2

    art. 182, comma 2 cod. proc. civ.

    Norma che consente la regolarizzazione del difetto di rappresentanza in materia civile; la Corte ha precisato che tale disposizione non trova applicazione per i ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali proposti dal difensore del terzo interessato senza procura speciale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, comprese le spese e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare al pagamento di C 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per la valutazione della responsabilità della parte che propone il ricorso: la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussistendo elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze ordinarie previste dall'art. 616 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 310/2017 e Sez. 3, n. 29858/2017)

    Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017

    Precedenti consolidati che stabiliscono l'inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale e l'impossibilità di regolarizzare tale difetto richiamando l'art. 182 c.p.c.

Massime di principio

  • Per impugnare in Cassazione provvedimenti cautelari reali proposti da un terzo interessato (es. società), è necessaria la procura speciale al difensore; l'assenza della procura rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
  • Le questioni relative alla quantificazione del profitto del reato tributario e alla imputazione per annualità sono rilevanti e possono incidere sulla restituzione di somme sequestrate, ma devono essere affrontate nel rispetto delle regole processuali di rappresentanza e di impugnazione.
  • La fungibilità del denaro non autorizza automaticamente la traslazione di somme sequestrate da una annualità fiscale a un'altra: la qualificazione del profitto e la destinazione del sequestro sono temi che richiedono specifica determinazione motivata e, in presenza di contestazioni, intervento del P.M. o del giudice sul merito.
  • L'inammissibilità per vizi formali comporta comunque responsabilità per le spese processuali e può determinare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa grave può limitare le conseguenze ma non elimina l'applicazione delle norme sanzionatorie procedurali.

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