Cassazione Penale, Sentenza n. 25315/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Buccassi impugnava la conferma della condanna per: 1) delitto di sottrazione all'accisa (art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995) per aver detenuto 1.050 litri di gasolio agevolato senza documenti giustificativi; 2) contravvenzione di omissione di denuncia di detenzione di materie infiammabili (art. 679 c.p.). In cassazione si deducevano vizi di motivazione e travisamento della prova: la difesa sosteneva che il gasolio era riconducibile a Luigi Pillo (suocero), producendo fatture e il libretto UMA; che la Corte d'appello non aveva adeguatamente valutato tali elementi né autorizzato la rinnovazione probatoria richiesta (fatture 2017); inoltre si sollevava questione interpretativa sull'operatività del termine previsto dall'art. 6 d.m. n. 454/2001 e si invocava la valutazione della causa di non punibilità per minima offensività (art. 131-bis c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in parte, i motivi di ricorso. Ha confermato che la materialità è pacifica e ha dichiarato correttamente accertata la contravvenzione di cui all'art. 679 c.p. (omessa denuncia al comando dei vigili del fuoco), poiché non contestata dal ricorrente. Quanto al delitto di sottrazione all'accisa (capo 1), la motivazione della Corte di appello è stata giudicata apparente e insufficiente: i giudici di merito non hanno adeguatamente confrontato le argomentazioni e la documentazione difensiva (fatture, libretto UMA, dichiarazioni del teste Pillo) che indicavano la riconducibilità del carburante al suocero. Inoltre la Corte di appello ha rigettato la richiesta di acquisizione di fatture 2017 con motivazione ritenuta errata e illogica dalla Cassazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente al reato di cui al capo 1) e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quel capo; nel rimando è precisato che, se dovesse intervenire assoluzione su quel capo, andrà rideterminata la pena residua relativa alla contravvenzione (capo 2). I motivi nuovi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995
Il reato di sottrazione all'accisa può essere commesso da chiunque detenga prodotti energetici senza titolo o ne faccia uso non consentito; non è richiesta la commercializzazione. La responsabilità richiede adeguata motivazione che indichi il titolo della detenzione e la partecipazione dell'imputato all'acquisto/uso del carburante
Integra la contravvenzione la detenzione in deposito di gasolio per autotrazione senza averne denunciato la presenza al comando dei vigili del fuoco territorialmente competente; detto reato è autonomo e può essere confermato anche se altri capi vengono riformati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Impone al giudice di cassazione di valutare i motivi di ricorso relativi a vizio di diritto (lett. b) e insufficienza o contraddittorietà della motivazione (lett. e)); nel caso la Corte ha ritenuto sussistente la carenza motivazionale della Corte di appello rispetto a prove e deduzioni difensive
art. 125, comma 3 e art. 603 cod. proc. pen.
Riguardano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la produzione di documenti in sede di impugnazione; la Cassazione ha ricordato che la richiesta di acquisizione documentale non è in principio "tardiva" se la necessità nasce in seguito alla motivazione di primo grado
art. 6 d.m. n. 454 del 2001 (comma 6 richiamato)
Norma tecnica sul regime del gasolio agevolato e sugli obblighi di comunicazione/registrazione; la difesa aveva sostenuto che il termine di legge per comunicare le giacenze avrebbe escluso il reato fino alla scadenza del termine, questione non risolta dalla Corte e assorbita nel giudizio di merito da rinnovare
art. 131-bis cod. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022)
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa che può tenere conto anche della condotta successiva al fatto; la difesa aveva proposto la sua applicazione retroattiva per il comportamento processuale collaborativo, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato assorbita la questione rimandando la valutazione al nuovo giudizio
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 1 n. 25102/2011; Sez. 3 n. 44071/2014; Sez. U n. 6903/2016)
Richiamata per i principi: (i) la detenzione in deposito senza denuncia configura l'art. 679 c.p.; (ii) il delitto di sottrazione all'accisa può essere commesso anche dal fruitore finale; (iii) l'autonomia dei singoli capi di imputazione impedisce che l'impugnazione su un capo rinnovi automaticamente la posizione su altri nei quali si è formato giudicato
Massime di principio
- La mera presenza di carburante non documentato in un deposito è sufficiente a integrare la contravvenzione di omissione di denuncia (art. 679 c.p.), anche se la titolarità della merce è contestata; tale capo resta efficace se non specificamente impugnato o se il giudicato è ormai formato
- Per il delitto di sottrazione all'accisa (art. 40 d.lgs. 504/1995) il giudice deve motivare in modo puntuale l'attribuzione dell'acquisto o dell'uso del carburante all'imputato: la produzione di fatture, libretti UMA e dichiarazioni di terzi che indicano diversa titolarità richiede un'apprezzabile valutazione e, se necessario, l'ammissione di rinnovazione probatoria
- La richiesta di acquisizione di documenti in sede di appello o in cassazione non è automaticamente tardiva se l'esigenza probatoria nasce in conseguenza della motivazione di primo grado; il rifiuto deve essere adeguatamente motivato e non meramente assertivo
- Quando più reati sono contestati cumulativamente, l'esito dell'impugnazione su un capo non incide automaticamente sui capi residui: la responsabilità e le relative pene vanno riconsiderate compiutamente in caso di assoluzione parziale in sede di rinvio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere invocata anche sulla base della condotta successiva al reato e dell'assenza di pericolosità sociale, ma la sua applicabilità retroattiva e la valutazione concreta spettano al giudice del merito
- In procedure riguardanti accise e carburanti, è fondamentale documentare catene di acquisto e prelievo (fatture, libretti UMA, registrazioni) e, quando rilevante, esami sui serbatoi/mezzi per collegare il carburante sequestrato all'attività dell'imputato
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