Cassazione Penale, Sentenza n. 25314/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione e ha mantenuto la confisca di 308 kg di corallo grezzo e della somma di €26.360. Denunciano violazioni processuali e travisamento della prova: illegittimità della perquisizione e del sequestro (operazione non verbalizzata e merce sul furgone), mancanza di valutazione dell'attendibilità dei testi (Messina, Sestito e membri dell'equipaggio), contestano l'aggravante dell'uso dell'arma, e affermano che il corallo appartiene alla Soc. Torre 90 (fatture di acquisto) pertanto chiedono la revoca della confisca e la restituzione dei beni
La decisione
I ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che: (i) i ricorrenti non hanno interesse a impugnare la pronuncia sulla confisca perché hanno ammesso che il corallo appartiene a un terzo (Soc. Torre 90) e non hanno fornito titolo di proprietà o altro diritto reale; (ii) le censure sul merito probatorio e sulle modalità di perquisizione/sequestro non possono essere esaminate in Cassazione alla stregua richiesta, salvo il caso estrema previsto dall'art.129, comma 2, c.p.p., non ricorrente nella specie; (iii) in presenza di estinzione per prescrizione la confisca può essere mantenuta solo previo accertamento della responsabilità ai sensi dell'art.578-bis c.p.p., ma i ricorrenti non hanno titolo per chiedere la caducazione della confisca. Conseguentemente la confisca e il provvedimento impugnato sono stati confermati in ordine agli effetti rilevanti per i ricorrenti; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Limita la possibilità del giudice di pronunciare l'assoluzione quando le circostanze escludenti il fatto non emergono dagli atti "ictu oculi"; la Corte sottolinea che i ricorrenti non hanno dimostrato elementi così incontestabili da giustificare un'assoluzione ex art.129(2).
art. 578-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che, se con sentenza di estinzione è stata disposta o mantenuta la confisca, il giudice d'appello o la Cassazione, nel decidere sull'impugnazione, devono previamente accertare la responsabilità dell'imputato; la Corte ricorda che tale accertamento è doveroso ma richiede che l'impugnante abbia interesse a far decadere la confisca.
art. 301, d.P.R. n. 43/1973
Prevede la confisca obbligatoria del corallo in caso di contrabbando; la Corte richiama che la confisca è prevista dalla norma e che terzi possono contestarla solo provando l'acquisto in buona fede e senza colpa (cfr. Corte cost. n.1/1997).
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiede l'esistenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avevano tale interesse rispetto alla confisca poiché non erano proprietari del corallo.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità non dolosa dell'impugnazione, non si procede a sanzioni per la determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa.
art. 110, 81 c.p.; artt. 292, 295 lett. a) e b. d.P.R. n. 43/1973; art. 70 d.P.R. n. 633/1972
Norme penali e tributarie richiamate nel capo di imputazione per il reato di contrabbando doganale e sue aggravanti; la sentenza di merito aveva ritenuto il reato estinto per prescrizione, ma ha mantenuto la confisca sulla base dell'accertamento delle condizioni previste dalla legge.
Corte costituzionale, sent. n. 182/2021 e sent. n. 1/1997
La sentenza n.182/2021 è richiamata per confermare la legittimità dell'istituto (art.578-bis) e la necessità di accertare responsabilità quando si dispone confisca dopo estinzione; la n.1/1997 è richiamata per la possibilità, per terzi estranei, di ottenere la restituzione provando l'acquisto in buona fede e senza colpa.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello dichiara il reato estinto per prescrizione, la Cassazione può comunque esaminare la confisca ma solo dopo un "previo accertamento" della responsabilità ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.; tuttavia l'impugnante deve avere un interesse concreto (titolo di proprietà o altro diritto reale) per chiedere la restituzione del bene confiscato.
- I ricorsi che si limitano a contestare valutazioni probatorie di merito (attendibilità dei testi, modalità di perquisizione, travisamento della prova) sono inammissibili in Cassazione se non emergono dagli atti circostanze tali da consentire l'assoluzione "ictu oculi" ai sensi dell'art.129(2) c.p.p.
- La confisca obbligatoria prevista da norme speciali (es. art.301 d.P.R. 43/1973 per il corallo) rimane efficace salvo che i terzi dimostrino di aver acquisito la cosa in buona fede e senza colpa; gli estranei al reato devono fornire prove documentali del proprio titolo per avere interesse a impugnare.
- Per ottenere la restituzione di beni sequestrati/confiscati in sede di impugnazione è necessario provare un titolo giuridico idoneo e collegare il proprio interesse agli effetti diretti del provvedimento impugnato (art.568 c.p.p.).
- Le censure di illegittimità procedimentale (perquisizione non verbalizzata, modalità operative) devono essere sollevate tempestivamente e dettagliatamente nei gradi di merito; in Cassazione la rilevanza è limitata ai profili di diritto e di legittimità che siano stati adeguatamente motivati nei ricorsi.
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