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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25317/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per plurimi reati (tra cui tre violazioni dell'art. 512-bis c.p. e numerosi delitti fiscali ex artt. 2 e 8 d.lgs. n.74/2000). Primo motivo: questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (limiti al ricorso per cassazione avverso sentenze ex art. 444) in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. e censura della mancata valutazione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di una causa di proscioglimento (anche richiamando il comma 2). Denuncia di disparità di trattamento rispetto a coimputati assolti nella stessa udienza. Secondo motivo: censura della pronuncia di confisca dei beni già sequestrati nonostante, secondo l'accordo, tali beni non dovessero essere soggetti a confisca; si lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione, anche alla luce dell'incertezza sulla quantificazione dell'imposta evasa e del presunto profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la questione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta generica e non rilevante: il ricorrente non ha indicato elementi specifici dagli atti idonei a mostrare l'esistenza, ictu oculi, di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; le valutazioni del G.u.p. erano motivate e fondate sulle risultanze investigative. Sul richiamo al comma 2 dell'art. 129 c.p.p. e alla precedente giurisprudenza citata (sent. n. 3238/2021) la Corte ha ritenuto i casi non sovrapponibili. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta generica: l'accordo ex art. 444 non può escludere la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per quei reati, e la confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intero profitto; il ricorrente non ha indicato i beni sequestrati né dimostrato specificamente che l'ammontare sequestrato fosse superiore al profitto contestato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la richiesta congiunta delle parti per l'applicazione della pena (cd. patteggiamento). La Corte ricorda che il giudice valuta negativamente la richiesta se non ritiene sussistenti le condizioni e che la motivazione del G.u.p. è adeguata se fondata su specifiche risultanze investigative.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di impugnabilità in Cassazione delle sentenze pronunciate nell'ambito dell'accordo ex art. 444. La Corte ha ritenuto inammissibile la questione costituzionale prospettata perché generica e non supportata da elementi di rilevanza pratica.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le formule di proscioglimento e le ipotesi in cui il giudice pronuncia proscioglimento per insussistenza del fatto o per estinzione. La Corte osserva che per dedurre l'insussistenza del fatto il ricorrente deve indicare elementi probatori puntuali; il comma 2 (cause di estinzione evidenti dagli atti) non ricorre nel caso esaminato.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Norma sulle formule di assoluzione: citata nella discussione sulla prevalenza delle formule assolutorie. La Corte nota che la prevalenza delle formule assolutorie è contemperata con l'esigenza di evidenza dalle risultanze probatorie.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo"

    La disposizione impone la confisca obbligatoria, anche nell'ambito del patteggiamento; perciò l'accordo tra le parti non può escludere la confisca. La Corte ha confermato la legittimità della confisca disposta dal G.u.p.

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nella motivazione difensiva come possibile riferimento all'esclusione di alcune misure, ma la Corte evidenzia che la richiesta ex art. 444 non conteneva limitazioni espressamente riferite alla confisca obbligatoria.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma citata insieme all'art. 12-bis nell'ordine di confisca; la pronuncia della Corte non muta il principio secondo il quale, ove la confisca sia obbligatoria per legge, il giudice deve ordinarla.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi proposti generici e non specificamente fondati secondo tali letture.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità. La Corte ha imposto la sanzione di 3.000 euro.

  • artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevedono delitti fiscali contestati al ricorrente; la loro presenza rende applicabile la disciplina della confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma penale relativa ai reati contestati (tre capi). Citata tra i reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti.

  • Cost. artt. 3, 27, 24, 111

    Richiamati dal ricorrente per questioni di uguaglianza, garanzia di responsabilità personale e diritto di difesa; la Corte ha valutato tali richiami nel contesto procedurale e li ha ritenuti non idonei a fondare la prospettata questione costituzionale generica.

Massime di principio

  • La impugnabilità in Cassazione delle sentenze emesse su richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è limitata: chi ricorre deve indicare in modo puntuale e documentato i profili di violazione di legge ammessi dall'art. 448 e dimostrare la rilevanza pratica della questione sollevata.
  • Per ottenere la declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è necessario che dagli atti emerga in modo chiaro e immediato l'insussistenza del fatto; allegazioni generiche non sono sufficienti ad ottenere l'annullamento in Cassazione.
  • Gli accordi tra le parti non possono disciplinare o escludere la confisca obbligatoria prevista dalla specifica normativa (es. art. 12-bis d.lgs. 74/2000): la confisca prevista dalla legge è di ordine pubblico e il giudice deve ordinarla se ricorrono i presupposti.
  • La confisca per equivalente può essere applicata anche nei confronti di ciascun concorrente per l'intera entità del profitto, indipendentemente dalla quota effettiva attribuibile a ciascuno; chi contesta la confisca deve specificare oggetto e misura del sequestro e fornire elementi concreti per dimostrare l'irragionevolezza o l'eccesso.
  • Le questioni di legittimità costituzionale proposte in sede di cassazione devono essere formulate con riferimento chiaro alla rilevanza del caso concreto; prospettazioni teoriche o astratte sono dichiarate inammissibili.
  • Motivazioni contestate in modo generico o privo di specificità procedurale e probatoria determinano l'inammissibilità del ricorso e possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nel valutare richieste congiunte ex art. 444 c.p.p. il giudice ha margine di valutazione negativa e deve motivare alla luce delle risultanze investigative: per contestare tale valutazione in Cassazione è necessario richiamare punti di diritto o fatti specifici non adeguatamente considerati.

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