Cassazione Civile, Ordinanza n. 05453/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra una lavoratrice e due assessorati regionali siciliani, per attività di sistemazione idraulico-forestale, succedutisi dal 1989 al 2014 e complessivamente superiori a 36 mesi. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei termini. La Corte d'appello, però, ha riformato la decisione e ha dichiarato inammissibile la domanda per decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, ritenendo tardivamente impugnati i singoli contratti. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (i) violazione dell'art. 32 L. n. 183/2010, dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la decadenza prevista per l'impugnazione del termine non fosse applicabile all'azione fondata sul superamento del limite dei 36 mesi e sull'abusiva reiterazione dei contratti; (ii) violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva. Gli assessorati hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia su altri motivi di appello e insistendo sulla diversa qualificazione dei rapporti e sull'inapplicabilità della disciplina invocata dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la decadenza dell'art. 32 L. n. 183/2010 si applica anche all'azione con cui il lavoratore contesti l'abusiva reiterazione di contratti a termine e il superamento del limite complessivo dei 36 mesi; il termine decorre dall'ultimo contratto tra le parti, mentre la sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale ai fini dell'abusivo utilizzo del lavoro a termine. Ha inoltre osservato che la ratio della norma è garantire certezza alle situazioni giuridiche e che il richiamo contenuto nell'art. 32 non limita l'ambito applicativo alle sole ipotesi di nullità del termine in senso stretto. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva comunque accertato in fatto che anche l'ultimo contratto, cessato il 10/11/2014, non era stato impugnato tempestivamente, sicché la declaratoria di inammissibilità restava corretta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava specificamente una violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese, limitandosi a contestarne l'entità in modo generico. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
La decadenza per l'impugnazione si applica anche all'azione che contesti l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; il termine decorre dall'ultimo contratto e opera per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato respinto perché la questione decisiva riguardava l'applicazione della decadenza.
art. 12 preleggi
Invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale restrittiva della decadenza, ma la Corte ha preferito un'interpretazione sistematica e teleologica.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
La sua disciplina sul superamento del limite dei 36 mesi è ricondotta all'ambito applicativo della decadenza di cui all'art. 32 L. n. 183/2010.
art. 32, commi 3 e 4, L. n. 183/2010
Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 indica l'oggetto dell'impugnazione e non esclude le violazioni relative agli artt. 3 e 5 del decreto.
artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001
Richiamati per individuare i contratti a termine e le proroghe oggetto dell'azione, non per delimitare i soli vizi deducibili.
La Corte afferma che anche le violazioni di condizioni ulteriori, se incidenti sulla legittimità del termine, ricadono nella decadenza.
Le violazioni relative al superamento dei limiti temporali e alla reiterazione abusiva sono soggette al medesimo regime decadenziale.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
La durata del contratto a termine non può superare 36 mesi, comprensivi delle proroghe; ciò conferma la coerenza dell'applicazione della decadenza anche nei casi di superamento del limite complessivo tramite più contratti.
Richiamato come parametro di estensione della decadenza ai contratti a termine dall'art. 32 L. n. 183/2010.
La Corte ha integrato e corretta la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo conforme a diritto.
Usato dalla ricorrente per censurare la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava un vero vizio motivazionale pertinente.
Invocato nel ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato dai controricorrenti per lamentare omessa pronuncia, ma la censura non è stata esaminata per assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- L'art. 32 L. n. 183/2010 si applica non solo all'impugnazione della nullità del singolo termine apposto al contratto, ma anche all'azione con cui si deduca l'abusiva reiterazione di contratti a termine e il superamento del limite complessivo di durata previsto dalla disciplina speciale.
- In caso di successione di più contratti a termine, il termine di decadenza decorre dall'ultimo contratto stipulato tra le parti; la pregressa sequenza contrattuale rileva come dato fattuale utile a dimostrare l'abuso, ma non sposta il dies a quo della decadenza.
- Il rinvio dell'art. 32 agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 individua l'oggetto dell'impugnazione e non limita l'operatività della decadenza alle sole specifiche violazioni in essi nominate; anche violazioni ulteriori, come quelle connesse agli artt. 3 e 5 del decreto, restano soggette al medesimo termine.
- La domanda di risarcimento correlata all'abusiva reiterazione dei contratti a termine è soggetta a prescrizione ordinaria, ma ciò non elimina la previa necessità di rispettare la decadenza per contestare tempestivamente il rapporto a termine o la sua reiterazione.
- La censura in cassazione sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non individua puntualmente le voci o gli importi asseritamente liquidati in violazione dei minimi o massimi tariffari, non essendo sufficiente una doglianza generica sull'eccessività della somma riconosciuta.
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