Cassazione Civile, Ordinanza n. 29523/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle riferite a crediti dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna. Il contribuente aveva impugnato solo alcune delle cartelle; in primo grado la censura era stata accolta parzialmente per ritenuta invalidità della prova della notificazione delle cartelle, poiché prodotte in copia e non in originale. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, con accoglimento dell'appello incidentale del contribuente e dichiarazione di prescrizione per altre cartelle. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992, sostenendo che, a fronte della contestazione della conformità delle copie agli originali delle cartelle e delle relate di notifica, non spettasse all'ente esattore produrre gli originali, ma al giudice ordinare l'esibizione; secondo, nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, perché la CTR avrebbe apoditticamente affermato la prescrizione anche di pretese con termine decennale sorte entro il decennio dalla notifica dell'intimazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata era stata revocata per errore di fatto dalla stessa CTR con successiva sentenza. Da ciò ha tratto la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e la conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte ricorrente sosteneva che, in caso di contestazione sulla conformità delle copie di cartelle e relate di notifica, il giudice tributario debba ordinare l'esibizione degli originali, non essendo imposto all'ente esattore il deposito in originale; la Corte però non ha deciso nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della censura di nullità per motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della doglianza.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle ricorrenti (violazione di legge e nullità della sentenza).
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 398, quarto comma, c.p.c.
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta"
La Corte afferma che la revocazione e il ricorso per cassazione possono pendere contemporaneamente, salvo sospensione; se la sentenza viene revocata prima della decisione di cassazione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato per qualificare la revocazione come impugnazione a critica vincolata, diretta a far valere vizi di fatto della decisione.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per affermare che la cassazione travolge i capi dipendenti della sentenza impugnata.
È richiamato in relazione all'ipotesi in cui la Corte di cassazione provveda nel merito, con effetti sulla prosecuzione del giudizio di revocazione.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sull'interesse ad agire e sull'utile permanenza dell'impugnazione; non costituisce il fulcro decisorio.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata per cassazione viene nel frattempo revocata dal giudice di merito con pronuncia passata nelle more del giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché viene meno l'oggetto dell'impugnazione.
- Nel sistema dell'art. 398 c.p.c., revocazione e cassazione possono coesistere, ma la revocazione è logicamente pregiudiziale rispetto alla cassazione: se la revocazione elimina la sentenza impugnata, la cassazione non può più utilmente decidere.
- L'interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione del giudice dell'impugnazione; la sua sopravvenuta cessazione comporta la declaratoria di inammissibilità e la cessazione della materia del contendere.
- Se pende un giudizio di revocazione e, prima della sua definizione, interviene una decisione di cassazione che annulla la sentenza oggetto di revocazione, quest'ultima diviene improcedibile o priva di oggetto per difetto di interesse.
- Le spese possono essere integralmente compensate quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una sopravvenienza processuale non imputabile alle parti.
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