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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10550/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, l’indebita detrazione di spese di istruzione e di recupero edilizio indicate nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2009. In primo grado la contribuente aveva ottenuto esito favorevole; in appello, la CTR ha accolto parzialmente il gravame dell’Agenzia, ritenendo non spettante la detrazione per le spese di recupero edilizio perché i lavori erano stati ultimati nel febbraio 2009, mentre l’acquisto dell’immobile era stato concluso solo il 19 dicembre 2012, dunque oltre il termine semestrale previsto per il beneficio. La CTR ha escluso che il ritardo fosse giustificato da forza maggiore, osservando che i vizi dell’immobile non costituivano evento straordinario e imprevedibile, anche alla luce dell’immissione nel possesso. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato falsa applicazione dell’art. 16-bis, comma 1, TUIR, sostenendo che la necessità di promuovere un accertamento tecnico preventivo sui vizi e la successiva causa di merito integrassero una situazione esterna, non imputabile al contribuente, idonea a configurare la forza maggiore e a consentire comunque la detrazione oltre il termine previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, chiedeva in realtà una rivalutazione del fatto e delle circostanze già esaminate dalla CTR, cioè un apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia tributaria, la forza maggiore è soltanto l’evento sopravvenuto non dipendente, neppure indirettamente, da comportamenti del contribuente e non prevedibile. Poiché la CTR aveva già escluso la ricorrenza di tali caratteri, la censura era diretta solo a sovvertire tale accertamento fattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, la forza maggiore idonea a giustificare il superamento di un termine previsto per fruire di un’agevolazione ricorre solo se l’evento è sopravvenuto, non dipende in alcun modo, neppure indirettamente, da comportamenti del contribuente e non era prevedibile.
  • Non è deducibile in cassazione, sotto la veste della falsa applicazione di legge, una censura che mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito esclude, con accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, la sussistenza dei caratteri della forza maggiore, il motivo di ricorso che si limiti a contestare tale apprezzamento è inammissibile.
  • Le disposizioni agevolative che derogano al regime ordinario devono essere interpretate restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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