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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01033/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, depositando piano, proposta e documentazione, nonché una proposta di transazione fiscale. Poiché all’adunanza dei creditori non era stata raggiunta la maggioranza, in ragione del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, la debitrice aveva chiesto l’omologazione forzosa mediante cram down fiscale. Il tribunale aveva omologato il concordato ritenendo non ostative le contestazioni dell’Agenzia; quest’ultima aveva però reclamato il decreto alla corte d’appello, che aveva accolto il reclamo e revocato l’omologazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) improcedibilità del reclamo per omessa notifica ai commissari giudiziali; 2) inammissibilità del reclamo perché l’Agenzia, pur ritualmente avvisata, non aveva proposto opposizione nel giudizio di omologazione; 3) carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia; 4) erronea qualificazione del piano come sostanzialmente liquidatorio e quindi inammissibile; 5) erronea affermazione della non fattibilità giuridica del concordato per effetto di un sequestro penale e omesso esame dell’assenza di incidenza del sequestro sulla fattibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha affermato che il commissario giudiziale è un organo ausiliario del giudice, parte solo formale del giudizio di omologazione e non legittimato a proporre reclamo o a essere destinatario necessario, ai fini dell’ammissibilità del gravame, della notifica del reclamo stesso. Soprattutto, ha chiarito che il cram down fiscale non introduce un tertium genus di giudizio di omologazione: esso opera all’interno del regime dell’art. 180 l.fall. e, se non vi sono opposizioni, si applica il rito semplificato del comma 3, che rende il decreto non reclamabile; se invece vi sono opposizioni, opera il regime ordinario con reclamo ex art. 183 l.fall. Poiché nel caso concreto non erano state proposte opposizioni, il reclamo dell’Agenzia non era proponibile. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto della corte d’appello, perché il processo non poteva essere proseguito, e ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 186-bis l.fall.

    richiamato come base della domanda prenotativa di concordato in continuità aziendale indiretta

  • art. 161, commi 2 e 3, l.fall.

    indica la documentazione e la proposta/piano da depositare per l’accesso al concordato

  • art. 182-ter l.fall.

    disciplina la transazione fiscale proposta dalla debitrice

  • art. 163-bis l.fall.

    richiamato in relazione all’avvio del procedimento competitivo

  • art. 177 l.fall.

    disciplina il raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione della proposta

  • art. 180, comma 4, l.fall.

    introduce il cram down fiscale, che consente l’omologazione anche senza adesione dell’amministrazione finanziaria quando la sua adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione

  • art. 183 l.fall.

    consente il reclamo contro il decreto di omologazione solo nel regime ordinario, quando siano state proposte opposizioni

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla notifica ai commissari giudiziali

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla corte territoriale e nel ricorso in tema di diritto di difesa e di eventuale preclusione all’azione

  • art. 160, comma 4, l.fall.

    richiamato per sostenere l’inammissibilità di un concordato liquidatorio privo dei requisiti richiesti

  • artt. 160, 162 e 163 l.fall.

    richiamati nei motivi relativi alla fattibilità e all’ammissibilità della proposta di concordato

  • art. 321 c.p.p.

    citato in relazione al sequestro preventivo di parte dei beni della debitrice

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’esito della lite

Massime di principio

  • Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale è un organo ausiliario del giudice e non un soggetto legittimato in senso sostanziale ad agire o resistere autonomamente in impugnazione.
  • L’omessa notifica del gravame a un litisconsorte necessario non determina di per sé l’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ma impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio; solo l’inosservanza di tale ordine può comportare l’inammissibilità.
  • Il cram down fiscale non configura un procedimento autonomo e distinto rispetto al giudizio di omologazione del concordato, ma opera all’interno dell’art. 180 l.fall. come regola sostanziale che può condurre all’omologa anche senza adesione dell’erario.
  • Se nel giudizio di omologazione non sono state proposte opposizioni, il decreto di omologa è assoggettato al regime semplificato dell’art. 180, comma 3, l.fall. e non è reclamabile ex art. 183 l.fall., anche quando l’omologazione sia stata resa possibile dal cram down fiscale.
  • La presenza di un sequestro penale o di altre contestazioni sulla convenienza del piano non consente di eludere la corretta individuazione del regime processuale dell’omologazione e non trasforma il giudizio in un tertium genus non previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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