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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36175/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino del 27 ottobre 2025, che lo aveva condannato, riconoscendo l’ipotesi lieve prevista dall’art. 4, comma 3, l. 110/1975, alla pena di euro 2.000 di ammenda, con sospensione della pena e confisca e distruzione di quanto sequestrato, per avere portato senza giustificato motivo un coltello lungo complessivamente 23 cm, con lama di 12 cm. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice, pur avendo qualificato il fatto come lieve, avrebbe omesso di valutare la particolare tenuità. Il Procuratore generale aveva concluso per l’accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato l’unico motivo perché dagli atti e dalle conclusioni non risultava una specifica richiesta difensiva di applicare l’art. 131-bis c.p.; in assenza di sollecitazione, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi né a motivare sul punto, pur potendo applicare l’istituto d’ufficio. Il mancato esercizio di tale potere non costituisce, di per sé, vizio deducibile in cassazione. La mancata decisione non poteva inoltre essere censurata come vizio di motivazione per omissione; nel caso concreto non emergeva neppure una contraddittorietà o manifesta illogicità tra la motivazione e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Il riconoscimento dell’ipotesi lieve prevista dall’art. 4, comma 3, l. 110/1975 non comporta automaticamente la particolare tenuità, che richiede una valutazione complessiva della condotta, della colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. La motivazione del Tribunale, comprensiva del riferimento ai pregiudizi di polizia e del riconoscimento delle attenuanti generiche al solo fine di adeguare la sanzione all’entità del fatto, era sufficiente a dar conto della mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La norma, infatti, atteso lo stretto nesso che si viene a creare tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice, esclude che il suo mancato esercizio possa configurarsi come un vizio e che questo sia di per sé e come tale deducibile in cassazione.

    In assenza di una specifica sollecitazione della parte, il mancato esercizio da parte del giudice del potere di applicare d’ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità non costituisce, di per sé, un vizio deducibile in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata

    La questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già in vigore al momento della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Né, d’altro canto, laddove la parte non abbia fatto espressa richiesta, la "non decisione" sul punto è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza della stessa (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) essendo tale questione - al più e nel limitato caso in cui la sentenza impugnata sia quella del giudice di primo grado – prospettabile solo sotto il profilo della contraddittorietà o della manifesta il logicità tra gli argomenti complessivamente esposti nel provvedimento di merito e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

    In mancanza di un’espressa richiesta, l’omessa pronuncia sull’art. 131-bis c.p. non integra un vizio di motivazione per omissione; quando ricorrono i presupposti indicati dalla Corte, la censura può riguardare soltanto la contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione rispetto alla motivazione complessiva.

  • art. 4, comma 3, l. 110/1975

    Vizio che sotto tale profilo nel caso di specie non è desumibile dal fatto che il giudice ha applicato la circostanza attenuante di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975 in quanto le due situazioni non sono sovrapponibili poiché il fatto “particolarmente tenue” ai fini dell’art. 131-bis cod. pen è connotato, rispetto al fatto lieve, da un grado minore di disvalore, sicché non vi è automatica coincidenza tra la lievità del fatto e la particolare tenuità dello stesso

    Il riconoscimento dell’ipotesi lieve prevista dall’art. 4, comma 3, l. 110/1975 non dimostra automaticamente la particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.: le due nozioni non coincidono e la seconda presuppone un disvalore minore.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità dello stesso, che presuppone, tra l'altro, un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo

    La particolare tenuità richiede un giudizio complessivo di minima offensività, da formulare valutando congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 4 l. 110/1975

    Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 27 ottobre 2025, riconosciuta l’ipotesi lieve di cui al comma terzo dell’art. 4 l. 110 del 1975, ha condannato Manuppella Michele alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, pena sospesa e confisca e distruzione di quanto in sequestro, per avere portato senza giustificato motivo un coltello della lunghezza complessiva di 23 cm., con lama di 12 cm.

    La disposizione è richiamata quale base della condanna per il porto senza giustificato motivo di un coltello; il giudice di merito ha riconosciuto l’ipotesi lieve prevista dal comma 3.

Massime di principio

  • Quando la difesa non abbia specificamente sollecitato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi né a motivare sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità, pur potendo applicarla d’ufficio; il mancato esercizio di tale potere non è, di per sé, deducibile in cassazione.
  • La questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la disposizione era già in vigore al momento della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi di una disposizione speciale non comporta automaticamente la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; quest’ultima richiede una valutazione complessiva di minima offensività, comprensiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
  • In assenza di una richiesta espressa, la mancata pronuncia sull’art. 131-bis c.p. non è censurabile come vizio di motivazione per omissione; nei limiti indicati dalla decisione, la doglianza può prospettarsi come contraddittorietà o manifesta illogicità rispetto agli argomenti complessivamente esposti nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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