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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 e artt. 73/110/112/113/115 T.U.). Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento alle intercettazioni; insufficiente individuazione di elementi specifici per ritenere la partecipazione alla 'ndrangheta e l'attribuzione del ruolo di capo/organizzatore; mancata verifica dell'affectio societatis e dell'autonomia della presunta associazione di narcotraffico; contestazione dei singoli elementi relativi ai singoli reati-fine (trasporto e cessione di cocaina, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato a verificare l'adeguatezza della motivazione ai canoni di logica e diritto e non a rivedere il merito probatorio. Ha confermato che i giudici di merito hanno dato adeguata e congrua motivazione basata su numerose intercettazioni e sull'utilizzo di precedenti giudicati (art. 238-bis c.p.p.) che, unitamente agli altri elementi, formano un quadro di gravi indizi. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda. La decisione non ha determinato la rimessione in libertà del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestato il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, in base al complesso delle intercettazioni e ai precedenti giudicati, sussistessero gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare e che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Riferito all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha accettato la valutazione del giudice di merito circa l'operatività sul territorio (anche oltre confine) e la convergenza tra attività di narcotraffico e interessi della locale 'ndranghetista.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Richiamato in relazione ai delitti-merce (traffico e detenzione di cocaina) contestati come reati-fine, utilizzato dal giudice per ricostruire il quadro indiziario.

  • artt. 273 e 309 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa per censurare la motivazione e le fasi cautelari; la Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicita' e del rispetto dei principi di diritto e non alla rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Permette l'utilizzo delle risultanze di precedenti giudicati penali come elementi di prova; la Corte ha ammesso tale utilizzo in sede cautelare come parte integrante del compendio probatorio valutato dal giudice di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al principio di specificità del motivo di ricorso: la mancanza di correlazione tra le censure e le ragioni esplicitate dalla decisione impugnata determina inammissibilità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e prescrizione del pagamento a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non può riapprezzare il merito delle prove o reinterpretare le intercettazioni se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
  • Per ritenere la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è necessario che emergano elementi concreti e specifici di stabile e organica compenetrazione nel sodalizio; il ruolo di capo richiede prova dell'effettivo esercizio di potere e di capacità di incidere sull'organizzazione.
  • Le precedenti pronunce irrevocabili possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. anche in sede cautelare come supporto probatorio, purché valutate insieme ad altri elementi investigativi.
  • Nelle contestazioni di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre valutare l'affectio societatis e la stabilità dell'accordo criminoso; la semplice occasionalità o un arco temporale ristretto possono essere elementi di criticità, ma la valutazione spetta al giudice di merito.
  • Le censure generiche, riproposizioni di argomentazioni già disattese in sede di riesame o mancata puntuale correlazione tra censure e motivi della decisione impugnata espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità.
  • L'interpretazione del linguaggio intercettato (anche se cifrato o allusivo) è valutazione di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.

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