Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 e artt. 73/110/112/113/115 T.U.). Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento alle intercettazioni; insufficiente individuazione di elementi specifici per ritenere la partecipazione alla 'ndrangheta e l'attribuzione del ruolo di capo/organizzatore; mancata verifica dell'affectio societatis e dell'autonomia della presunta associazione di narcotraffico; contestazione dei singoli elementi relativi ai singoli reati-fine (trasporto e cessione di cocaina, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato a verificare l'adeguatezza della motivazione ai canoni di logica e diritto e non a rivedere il merito probatorio. Ha confermato che i giudici di merito hanno dato adeguata e congrua motivazione basata su numerose intercettazioni e sull'utilizzo di precedenti giudicati (art. 238-bis c.p.p.) che, unitamente agli altri elementi, formano un quadro di gravi indizi. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda. La decisione non ha determinato la rimessione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
Contestato il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, in base al complesso delle intercettazioni e ai precedenti giudicati, sussistessero gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare e che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Riferito all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha accettato la valutazione del giudice di merito circa l'operatività sul territorio (anche oltre confine) e la convergenza tra attività di narcotraffico e interessi della locale 'ndranghetista.
Richiamato in relazione ai delitti-merce (traffico e detenzione di cocaina) contestati come reati-fine, utilizzato dal giudice per ricostruire il quadro indiziario.
artt. 273 e 309 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa per censurare la motivazione e le fasi cautelari; la Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicita' e del rispetto dei principi di diritto e non alla rivalutazione del merito probatorio.
Permette l'utilizzo delle risultanze di precedenti giudicati penali come elementi di prova; la Corte ha ammesso tale utilizzo in sede cautelare come parte integrante del compendio probatorio valutato dal giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al principio di specificità del motivo di ricorso: la mancanza di correlazione tra le censure e le ragioni esplicitate dalla decisione impugnata determina inammissibilità.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e prescrizione del pagamento a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non può riapprezzare il merito delle prove o reinterpretare le intercettazioni se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- Per ritenere la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è necessario che emergano elementi concreti e specifici di stabile e organica compenetrazione nel sodalizio; il ruolo di capo richiede prova dell'effettivo esercizio di potere e di capacità di incidere sull'organizzazione.
- Le precedenti pronunce irrevocabili possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. anche in sede cautelare come supporto probatorio, purché valutate insieme ad altri elementi investigativi.
- Nelle contestazioni di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre valutare l'affectio societatis e la stabilità dell'accordo criminoso; la semplice occasionalità o un arco temporale ristretto possono essere elementi di criticità, ma la valutazione spetta al giudice di merito.
- Le censure generiche, riproposizioni di argomentazioni già disattese in sede di riesame o mancata puntuale correlazione tra censure e motivi della decisione impugnata espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità.
- L'interpretazione del linguaggio intercettato (anche se cifrato o allusivo) è valutazione di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
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