Cassazione Civile, Ordinanza n. 11679/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, emessi in relazione a un suolo di proprietà del ricorrente sito in Palombara Sabina. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado ritenendo il terreno edificabile secondo la pianificazione urbanistica. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava un unico motivo, lamentando l’erronea applicazione e interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, perché il giudice d’appello avrebbe male valutato la base imponibile IMU: secondo il ricorrente, l’inaccessibilità diretta del fondo, la limitata edificabilità e la sua vocazione agricola avrebbero escluso la congruità del valore unitario di euro 55,00 al mq posto a base dell’accertamento.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito della doglianza tributaria, perché ha rilevato la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione al Comune intimato. Poiché tale documento era necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio, e non era stata richiesta rimessione in termini per il deposito del duplicato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, perché il Comune non si era costituito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma evocata dal ricorrente per contestare la determinazione della base imponibile IMU, ma non esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso
la produzione dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è richiesta per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e l’instaurazione del contraddittorio
l’avviso di ricevimento può essere prodotto successivamente, fino all’udienza o all’adunanza camerale, anche senza notifica alle controparti nei limiti indicati dalla giurisprudenza
termine finale per la produzione dell’avviso di ricevimento prima dell’inizio della relazione in udienza
termine finale per la produzione dell’avviso di ricevimento fino all’adunanza in camera di consiglio
non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione quando manca l’avviso di ricevimento e non vi è attività difensiva dell’intimato
art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890
consente di richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso di ricevimento; la parte può chiedere rimessione in termini se prova di essersi tempestivamente attivata
art. 7 L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato come base della notificazione eseguita tramite servizio postale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso sia stata effettuata a mezzo posta, la produzione dell’avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notificazione e quindi l’instaurazione del contraddittorio.
- L’avviso di ricevimento non depositato insieme al ricorso può essere prodotto fino all’udienza o all’adunanza camerale, ma se non viene prodotto entro tale momento e l’intimato non si costituisce, il ricorso è inammissibile.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento non può essere supplita, di regola, con un termine concesso dalla Corte; è possibile solo una rimessione in termini se il difensore dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato postale e di non averlo ricevuto.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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