Cassazione Civile, Ordinanza n. 02344/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio promosso dall'ex coniuge proprietario della casa familiare per ottenere la revoca dell'assegnazione dell'immobile all'ex moglie e la restituzione del bene, sul presupposto che le figlie fossero ormai maggiorenni e autosufficienti e che, quindi, fosse venuto meno il titolo dell'assegnazione. Una delle figlie è intervenuta nel giudizio per opporsi alla revoca dell'assegnazione della casa alla madre e per chiedere il ripristino dell'assegno di mantenimento già revocato in precedenza. La Corte d'appello ha respinto il reclamo della figlia: ha escluso che ella avesse legittimazione autonoma a impugnare la statuizione sulla revoca dell'assegnazione della casa, trattandosi di posizione spettante al solo coniuge assegnatario; ha inoltre rigettato la domanda relativa al mantenimento, rilevando che l'assegno era già stato revocato nel 2017 per raggiunta autosufficienza economica e che, in ogni caso, la dedotta sopravvenuta inabilità non poteva far "risorgere" il diritto al mantenimento, potendo semmai fondare un diverso diritto agli alimenti. Con il ricorso per cassazione la figlia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 337-septies c.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse considerato la documentazione medica prodotta e la sua grave patologia epatica; 2) violazione degli artt. 337-sexies c.c. e 105 c.p.c., contestando il difetto di legittimazione a reclamare la revoca dell'assegnazione della casa; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., ancora in relazione alla documentazione medica e al preteso diritto al mantenimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione dell'handicap grave e dell'applicazione dell'art. 337-septies c.c. era nuova e perché la domanda di mantenimento era comunque già stata definita con revoca nel 2017, non potendo una successiva perdita di autosufficienza far rinascere il diritto al mantenimento, ma solo eventualmente il diritto agli alimenti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'intervento adesivo dipendente non attribuisce autonoma legittimazione ad impugnare la statuizione sull'assegnazione della casa familiare, essendo tale diritto diretto a tutelare l'interesse del coniuge assegnatario e dei figli solo in via riflessa/adesiva. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non pertinente al decisum. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disposizione sul mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti è stata richiamata per escluderne l'applicazione quando il relativo tema è introdotto per la prima volta in cassazione; inoltre, la sopravvenuta perdita dell'autosufficienza, dopo la cessazione del diritto al mantenimento, non fa rinascere tale diritto ma può semmai fondare un distinto diritto agli alimenti.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare presuppone il venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza della maggiore età e autosufficienza economica o della cessazione della convivenza con il genitore assegnatario.
L'intervento adesivo dipendente consente al terzo di sostenere le ragioni di una parte, ma non gli attribuisce autonoma legittimazione a proporre impugnazione quando la parte adiuvata non abbia impugnato o abbia prestato acquiescenza.
È stato richiamato quale parametro dei primi due motivi di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È stato invocato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non pertinente al decisum.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della documentazione medica, ma il profilo è stato reputato non decisivo/inammissibile.
art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898
È la base normativa del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, nel quale si è discusso della revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del mantenimento.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, il figlio maggiorenne che intervenga a sostegno del genitore assegnatario della casa familiare ha una legittimazione solo adesiva e dipendente: non può proporre un autonomo reclamo o ricorso contro la revoca dell'assegnazione se il coniuge assegnatario non impugna la decisione.
- L'assegnazione della casa familiare è funzionale prioritariamente alla tutela dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico; una volta venuto meno tale interesse per maggiore età, autosufficienza economica o cessazione della convivenza, la revoca è giustificata.
- Se il diritto del figlio al mantenimento è già cessato per raggiunta autosufficienza economica, una successiva perdita della stessa non fa rinascere il diritto al mantenimento, potendo al più sorgere, se ne ricorrono i presupposti, un diverso diritto agli alimenti.
- La deduzione, per la prima volta in cassazione, di una condizione di handicap grave o di nuovi presupposti fattuali non esaminati nei gradi di merito è inammissibile quando introduce una questione nuova rispetto al thema decidendum deciso dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto indicato non è realmente decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
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