Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12118/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione abitativa tra una società proprietaria-locatrice e un soggetto che occupava l'immobile come conduttore. I giudici di merito avevano dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni non corrisposti. Il conduttore sosteneva che il contratto di locazione fosse inserito in una più ampia operazione negoziale: secondo la sua prospettazione, egli sarebbe stato indotto a dismettere alcuni beni per garantire la restituzione di somme ricevute a titolo di mutuo, e avrebbe poi ottenuto la locazione dell'immobile con previsione di riscatto, così da conservare il godimento del bene e restituire nel tempo le somme dovute. Da ciò faceva discendere, con il primo motivo, la nullità del contratto per violazione diretta o indiretta del divieto di patto commissorio o, comunque, per frode alla legge ex artt. 2744, 1344 e 1418 c.c.; con il secondo motivo deduceva la simulazione relativa del contratto di locazione ex artt. 1414 e ss. c.c., assumendo che il negozio apparente celasse un mutuo garantito da un patto vietato; con il terzo motivo denunciava nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse ricostruito i fatti e valutato le prove in modo erroneo. Il ricorrente chiedeva inoltre la sospensione del giudizio di cassazione in attesa della definizione di altro procedimento connesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del giudizio proposta per la prima volta in cassazione e ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e nullità della sentenza, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già escluso, con motivazione congrua e immune da vizi, che fosse stata dimostrata una complessa operazione negoziale diretta a eludere il divieto di patto commissorio o a simulare il contratto di locazione. Quanto al terzo motivo, ha precisato che non era stata dedotta una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma solo un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    richiamato come divieto del patto commissorio, la cui violazione sarebbe stata prospettata dal ricorrente; la Corte rileva però che la sua configurabilità non è stata dimostrata nei fatti.

  • art. 1344 c.c.

    richiamato per sostenere la frode alla legge; la Corte considera la censura in realtà rivolta alla diversa ricostruzione del merito e delle prove.

  • art. 1418 c.c.

    invocato come base della nullità del contratto; la Corte non ravvisa una nullità accertabile in sede di legittimità sulla base delle censure proposte.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta simulazione relativa del contratto di locazione; la Corte ritiene inammissibile la censura perché sollecita una rivalutazione fattuale.

  • artt. 1414 e ss. c.c.

    invocati per affermare la simulazione del contratto; la Corte esclude che la doglianza superi il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è ravvisabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di decisione; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a un mezzo istruttorio un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non se si contesta il cattivo esercizio della valutazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    la Corte ribadisce che la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    la censura di nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se in realtà mira a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    richiamato come unico possibile canale per censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento nei rigorosi limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'attestazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • Sez. U, sent. n. 29172/2020

    richiamata per affermare che l'istanza di sospensione del giudizio proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile.

  • Sez. U, sent. n. 20867/2020

    richiamata per distinguere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dal mero dissenso sulla valutazione delle prove e per delimitare il sindacato sulla motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste formale di violazione di legge o nullità della sentenza; le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La deduzione di nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, ha disapplicato una prova legale o ha attribuito a un mezzo di prova un valore giuridicamente non consentito; non basta contestare il peso probatorio attribuito dal giudice di merito.
  • Per configurare la nullità di un contratto per patto commissorio, frode alla legge o simulazione occorre una dimostrazione fattuale adeguata dell'effettiva operazione negoziale; in cassazione non è possibile rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto in modo congruo e logicamente coerente dai giudici di merito.
  • L'istanza di sospensione del giudizio proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile quando richiede un provvedimento estraneo alla funzione istituzionale della Corte di legittimità.
  • La denuncia di un vizio motivazionale è oggi ammissibile solo nei rigorosi limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; non può essere utilizzata per surrogare una critica di merito alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniProve
RamiLocazioniContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàSimulazioneBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.