Cassazione Civile, Ordinanza n. 04459/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2011 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, recuperando IVA e IRES, oltre sanzioni e interessi, sul presupposto che non spettasse il regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. La controversia nasceva dalla ritenuta mancanza dei requisiti per usufruire del regime forfetario: secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente considerato sufficiente l'iscrizione dell'ente nel registro CONI, senza richiedere una ulteriore affiliazione alle federazioni sportive nazionali; inoltre, non avrebbe valutato la mancata prova degli adempimenti formali richiesti dalla legge agevolativa e il fatto che l'associazione avesse emesso fatture per operazioni inesistenti, con conseguente rilevanza fiscale dei relativi proventi. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: violazione degli artt. 1 e 2 L. 398/1991 per avere la CTR riconosciuto l'agevolazione sulla sola iscrizione al registro CONI; violazione degli stessi articoli per avere ritenuto applicabile il regime nonostante la mancata affiliazione a federazioni sportive nazionali; omesso esame di un fatto decisivo relativo a fatture per operazioni inesistenti e alla conseguente incidenza sul plafond e sulla spettanza dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati e trattabili unitariamente i tre motivi. Ha precisato che, ai fini dell'accesso al regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, l'iscrizione al registro CONI costituisce requisito formale alternativo all'affiliazione a federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva, ma non è di per sé sufficiente: occorre anche la dimostrazione dei requisiti sostanziali e il rispetto degli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla legge. Ha inoltre osservato che la CTR aveva omesso di considerare la possibile fittizietà delle operazioni fatturate, elemento rilevante per verificare l'effettiva spettanza del regime agevolato e la soglia dei proventi commerciali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L. 16 dicembre 1991, n. 398, artt. 1 e 2
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede un requisito formale di iscrizione/affiliazione e presupposti sostanziali e contabili; l'iscrizione al CONI è requisito alternativo all'affiliazione a federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva, ma non basta da sola a fondare il beneficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro di censura per l'omesso esame del fatto decisivo relativo alle fatture per operazioni inesistenti.
Richiamato dalla ricorrente quale base della rilevanza fiscale dei proventi derivanti da operazioni inesistenti.
art. 36, comma 34-bis, D.L. 223/2006
Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con l'art. 14, comma 4, L. 537/1993 per sostenere la rilevanza fiscale delle operazioni inesistenti.
L'opzione per il regime agevolato si manifesta mediante comportamenti concludenti, ossia con la concreta attuazione del regime sin dall'inizio del periodo d'imposta o dell'attività.
La comunicazione dell'opzione va effettuata secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi, con allegazione della modulistica IVA.
art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv. in L. 186/2004
Attribuisce al CONI la qualità di unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso ai regimi fiscali agevolati per le associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente il solo dato formale dell'iscrizione al registro CONI: occorre verificare anche la sussistenza in concreto dei presupposti sostanziali e il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina di favore.
- L'iscrizione al CONI e l'affiliazione a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva operano come requisiti formali alternativi, non cumulativi; la pretesa di una doppia affiliazione non trova fondamento nella disciplina richiamata.
- L'onere di provare la concreta spettanza del regime agevolato, inclusa l'effettività dell'attività svolta e il rispetto dei limiti quantitativi e degli adempimenti contabili, incombe sul contribuente che invoca il beneficio.
- La verifica della soglia dei proventi commerciali e del requisito oggettivo del regime agevolato richiede di considerare anche l'eventuale fittizietà delle operazioni fatturate, perché i proventi derivanti da operazioni inesistenti possono incidere sulla rilevanza fiscale e sulla spettanza dell'agevolazione.
- Il giudice di merito incorre in errore di sussunzione quando riconosce un beneficio fiscale sulla base di un mero requisito formale e omette di valutare i fatti decisivi e i presupposti sostanziali che la legge richiede per la fruizione dell'agevolazione.
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