Cassazione Civile, Ordinanza n. 05755/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di espropriazione presso terzi avviato da un creditore sulla base di un titolo relativo a spese giudiziali liquidate nel precedente procedimento cautelare di nunciazione. La debitrice aveva versato una somma e poi aveva proposto opposizione all’esecuzione, contestando il diritto del creditore di procedere esecutivamente per importi eccedenti quelli già pagati. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva dichiarato insussistente il diritto di agire in executivis per le somme eccedenti e aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione ex artt. 2033 e 2041 c.c., con condanna alle spese. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione solo quanto all’ammontare delle spese liquidate. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d’ufficio una nullità processuale: nel giudizio di opposizione esecutiva mancava la partecipazione dei terzi pignorati, ossia dei debitori del debitore diretto, sicché il contraddittorio non era integro ab origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la nullità del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva da espropriazione presso terzi, poiché i terzi pignorati non erano stati evocati in causa pur essendo litisconsorti necessari. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Enna, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
provvedimento ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.
richiamato come base del procedimento cautelare di nunciazione da cui è sorta la vicenda esecutiva.
provvedimento ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.
richiamato quale norma processuale del procedimento cautelare originario.
domanda ex artt. 2033 e 2041 c.c.
richiamato come fondamento della domanda di ripetizione di quanto pagato.
domanda ex artt. 2033 e 2041 c.c.
richiamato come ulteriore fondamento della domanda restitutoria; la domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice di merito.
a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c.
indicato come base del rinvio al primo giudice a seguito della nullità processuale.
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c.
richiamato per il rinvio al giudice di primo grado in caso di difetto di contraddittorio.
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
menzionato solo come precedente applicativo del principio sul litisconsorzio necessario nell’espropriazione presso terzi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un’espropriazione presso terzi sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato, sicché la mancata partecipazione di uno di questi soggetti determina nullità del processo per difetto di contraddittorio.
- La pretermissione del terzo pignorato integra una nullità processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione.
- Accertato il difetto originario di integrità del contraddittorio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado, affinché il processo sia rimesso in grado di svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- Quando la cassazione avviene per difetto di contraddittorio, la regolazione delle spese va rimessa al giudice del rinvio, in relazione all’esito finale della causa dopo l’integrazione del contraddittorio.
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