Cassazione Civile, Ordinanza n. 26907/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società pubblica)
La controversia
La controversia nasce da una serie di decreti di asservimento emessi nell'ambito di interventi di mitigazione acustica sulle tratte ferroviarie in esercizio, registrati dalla società ricorrente assumendo l'applicabilità dell'esenzione prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità. L'Ufficio ha invece recuperato imposte di registro in misura proporzionale e imposta di bollo, ritenendo insussistenti i presupposti agevolativi. Nei giudizi di merito, la società ha sostenuto di essere soggetto integralmente pubblico, equiparabile allo Stato e comunque legittimato alle agevolazioni fiscali invocate. In cassazione ha dedotto tre motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno relativo a precedenti decisioni tra le stesse parti; (2) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR deciso ignorando giudicati già formatisi sulla qualificazione soggettiva della società; (3) violazione dell'art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 22 della tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 24 L. n. 210/1985, perché la natura di società per azioni non escluderebbe l'applicazione dell'esenzione, che opererebbe anche per enti pubblici e soggetti a partecipazione totalmente pubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato l'eccezione di giudicato esterno dedotta dalla società. Ha chiarito che il rigetto nel merito della questione sull'equiparazione allo Stato non equivale a decisione implicita sull'eccezione di giudicato, trattandosi di eccezione autonoma e non di mera argomentazione difensiva. Ha inoltre osservato che il giudicato invocato riguardava una questione permanente, cioè la natura soggettiva della società ai fini dell'imposizione, e poteva quindi rilevare anche in controversie formalmente distinte ma dipendenti dalla medesima questione di diritto. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato le sentenze impugnate e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986
invocato dalla contribuente come base dell'esenzione fiscale per gli atti di espropriazione per pubblica utilità; la Corte non decide nel merito della sua applicazione perché assorbe la questione per omessa pronuncia sul giudicato esterno.
art. 22 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972
richiamato insieme alla disciplina dell'imposta di registro quale norma agevolativa invocata dalla contribuente; il relativo esame resta assorbito dal rinvio.
art. 24 della L. n. 210/1985
richiamato dalla contribuente per sostenere l'equiparazione allo Stato e il diritto al trattamento agevolativo; la Corte non ne affronta il merito.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno su una questione già decisa tra le stesse parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per omessa pronuncia.
richiamato per distinguere la motivazione semplificata dalla mancata decisione su domande ed eccezioni; la Corte afferma che non consente di omettere la pronuncia sull'eccezione di giudicato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione di giudicato esterno integra un vizio decisivo, perché il giudicato non è una mera argomentazione difensiva ma una questione autonoma che il giudice deve esaminare espressamente.
- Il rigetto nel merito della questione principale non equivale, di per sé, a rigetto implicito dell'eccezione di giudicato esterno, quando quest'ultima è stata specificamente dedotta e risulta potenzialmente dirimente.
- L'eccezione di giudicato esterno può rilevare anche in cause formalmente distinte, purché la questione decisa con forza di giudicato sia identica e riguardi un profilo permanente o comunque comune ai diversi rapporti controversi.
- In materia tributaria, l'impugnazione cumulativa di sentenze diverse è ammissibile quando le cause, pur formalmente separate, dipendono integralmente dalla soluzione della medesima questione di diritto comune e suscettibile di giudicato rilevabile d'ufficio.
- La motivazione sintetica è compatibile con il dovere di pronuncia sulle eccezioni, ma non può essere utilizzata per eludere la decisione su questioni processuali autonome come il giudicato esterno.
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