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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35473/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, esercente la professione di avvocato, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2012, 2013 e 2014 assumendo di operare senza autonoma organizzazione, presupposto necessario per l'assoggettamento all'imposta. Dopo il diniego dell'Amministrazione finanziaria, aveva ottenuto in appello un accoglimento parziale: la CTR aveva riconosciuto il diritto al rimborso per il 2012 e il 2013, ma non per il 2014. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR non avrebbe considerato circostanze decisive già dedotte in atti, come la coincidenza dei collaboratori nei diversi anni, l'entità delle somme erogate e il medesimo luogo di svolgimento dell'attività, oltre al fatto che nel 2014 le spese per incarichi a terzi erano persino inferiori; 2) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che i compensi corrisposti a terzi per attività professionali integrassero autonoma organizzazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare la debenza dell'imposta invece che sul contribuente che chiedeva il rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva escluso l'autonoma organizzazione per il 2012 e il 2013 sulla base di due affermazioni non adeguatamente motivate: l'asserita eccezionalità degli incarichi a terzi, rimasta priva di riscontro argomentativo, e la modestia dei compensi, dato però smentito dalla stessa sentenza, poiché tali importi erano persino superiori a quelli del 2014, anno per il quale la CTR aveva invece riconosciuto la presenza di autonoma organizzazione. Tale contraddizione interna rendeva la motivazione apparente/inidonea. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; la contraddizione interna e l'assenza di riscontro delle affermazioni decisive integrano vizio di nullità.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    sono le norme che disciplinano il presupposto impositivo dell'IRAP e, in particolare, il requisito dell'autonoma organizzazione per l'attività professionale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come regola sull'onere della prova, che la ricorrente assumeva essere stato invertito dalla CTR nel giudizio di rimborso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, la motivazione è apparente quando la decisione si limita a enunciazioni apodittiche prive di effettivo supporto argomentativo e/o intrinsecamente contraddittorie rispetto agli stessi dati fattuali richiamati nella sentenza.
  • Nel giudizio concernente il rimborso dell'IRAP del professionista, la sussistenza dell'autonoma organizzazione deve essere verificata attraverso una motivazione coerente e specifica, tenendo conto degli elementi fattuali allegati e non potendo fondarsi su formule generiche o su affermazioni incompatibili con le risultanze richiamate.
  • Se viene accolto un motivo di ricorso che attiene a un vizio processuale della motivazione, gli ulteriori motivi che investono il merito possono restare assorbiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile quando il giudice abbia effettivamente alterato il riparto dell'onere probatorio; la censura, tuttavia, resta esaminabile solo se non assorbita da un vizio preliminare che travolga la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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