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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16754/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di un'associazione culturale non riconosciuta e poi esteso alla persona fisica indicata come consigliere/amministratrice, ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 38 c.c., dei debiti tributari dell'ente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la responsabilità personale e solidale della contribuente valorizzando la sua partecipazione al consiglio di amministrazione, la sottoscrizione dei verbali e il fatto che avesse assunto le decisioni rilevanti dell'associazione. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la responsabilità non dipende dalla mera carica formale, ma dall'attività esterna effettivamente svolta e dalla concreta ingerenza nella creazione dei rapporti obbligatori; ha inoltre contestato che l'indicazione nel modello EAS e la carica di consigliere bastassero a fondare la responsabilità per i debiti d'imposta dell'ente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto l'apparente veste della violazione di legge, la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito. La CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di responsabilità ex art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute, avendo accertato che la ricorrente aveva diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo d'imposta e aveva assunto le decisioni rilevanti, oltre a essere stata indicata come amministratore verso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e, essendo l'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 e respinta, è stato altresì dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome dell'associazione

    nelle associazioni non riconosciute risponde solidalmente, anche per i debiti tributari sorti ex lege, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo di relativa investitura, con responsabilità circoscritta alle obbligazioni sorte in quel periodo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a contestare l'accertamento di fatto

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'introduzione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per l'illustrazione del ricorso con memoria

  • art. 38 cod. civ.

    norma applicata anche ai debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta, quando il soggetto abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo rilevante

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non dipende dalla sola titolarità formale della carica, ma dal concreto ruolo di amministrazione e direzione della gestione dell'ente nel periodo considerato.
  • In materia tributaria, i debiti d'imposta sorti ex lege possono essere imputati anche ai soggetti che abbiano effettivamente diretto la gestione complessiva dell'associazione, in quanto tali da aver concorso alle decisioni generatrici del rapporto obbligatorio tributario.
  • Il richiamo alla violazione di legge è inammissibile quando la censura, in realtà, mira soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La responsabilità personale del soggetto che agisce per l'associazione non riconosciuta resta comunque delimitata alle obbligazioni sorte nel periodo della sua investitura e della sua effettiva ingerenza nella gestione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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