Cassazione Civile, Ordinanza n. 20311/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del giudice del lavoro che, dichiarata la nullità del termine apposto a contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, aveva condannato l'azienda al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni parametrata alle mensilità dell'ultima retribuzione netta prevista nell'ultimo contratto, dalla messa in mora fino alla sentenza. Il lavoratore aveva quindi notificato precetto assumendo come base di calcolo l'ultima busta paga di aprile 2006 (euro 700,46). L'azienda aveva proposto opposizione al precetto sostenendo che il parametro corretto fosse diverso e che, comunque, il credito fosse già integralmente soddisfatto. Il Tribunale aveva in parte accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che il titolo esecutivo andasse interpretato nel senso di fare riferimento non all'ultima busta paga, bensì alla retribuzione mensile tabellare netta prevista dal contratto individuale e dal CCNL di comparto, pari a euro 527,00, già corrisposta, con conseguente inesistenza di ulteriori somme dovute. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 324, 112, 474 e 615 c.p.c. e del CCNL di settore, lamentando che la Corte d'appello avesse illegittimamente integrato il titolo esecutivo sostituendo all'ultima busta paga il riferimento allo stipendio tabellare e incorrendo in ultrapetizione; 2) violazione dei principi comunitari posti a base della sentenza del 2010, sostenendo che il risarcimento omnicomprensivo dovesse essere rapportato all'ultima retribuzione netta di aprile 2006 secondo i criteri analoghi della retribuzione globale di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si limitavano a contrapporre una diversa interpretazione del titolo esecutivo rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza censurare la decisione sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici dell'interpretazione del giudicato. Ha inoltre osservato che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale può essere censurata in cassazione per violazione dell'art. 2909 c.c., ma il ricorso deve indicare specificamente il precetto sostanziale violato, la parte del provvedimento passata in giudicato rilevante e gli eventuali elementi extratestuali utili all'interpretazione; oneri che nella specie non erano stati assolti, poiché il ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contratto individuale né il CCNL richiamato. È stata anche esclusa l'ultrapetizione, poiché il giudice d'appello non aveva attribuito un bene diverso o maggiore di quello richiesto, ma aveva soltanto interpretato diversamente il parametro di calcolo del credito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura per violazione di legge e nullità processuale non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa lettura del titolo esecutivo
richiamato come parametro del giudicato sostanziale rilevante nell'interpretazione del titolo
il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di interpretare autonomamente fatti, atti e negozi posti a fondamento della domanda
richiamato in relazione al titolo esecutivo posto a base del precetto
richiamato per l'opposizione all'esecuzione fondata sull'asserita insussistenza del credito residuo
l'interpretazione del giudicato contenuto nel titolo esecutivo è censurabile in cassazione come questione di diritto, nei limiti del precetto sostanziale ivi contenuto
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il precetto sostanziale violato quando si denuncia l'errata interpretazione del giudicato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve riportare il contenuto del provvedimento giudiziale e gli eventuali elementi extratestuali rilevanti e ritualmente acquisiti
richiamato per la trattazione camerale sulla base di proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, quando sia posta a base dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, può essere sindacata in cassazione come questione di diritto per violazione dell'art. 2909 c.c., ma solo entro i limiti del precetto sostanziale contenuto nel giudicato.
- Il ricorso per cassazione contro l'interpretazione del giudicato deve indicare in modo specifico quale precetto sostanziale si assume violato, quale parte del provvedimento passato in giudicato ne contenga il contenuto e quali elementi extratestuali, ritualmente acquisiti, siano necessari per interpretarlo; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice non attribuisce un bene diverso o maggiore da quello domandato, ma si limita a interpretare il contenuto degli atti e del titolo secondo una lettura diversa da quella prospettata dalle parti.
- La mera contrapposizione di una diversa ricostruzione del titolo esecutivo rispetto a quella adottata dal giudice di merito non integra di per sé un vizio di violazione di legge, se non si censura l'erronea applicazione dei criteri ermeneutici del giudicato.
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