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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24841/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un proprietario di fondo, ricevuto per donazione, conveniva in giudizio un istituto di credito e un notaio chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni asseritamente derivati da un’illegittima iscrizione ipotecaria, effettuata per errore a carico di un omonimo ma risultata trascritta sul suo immobile. L’iscrizione non era stata rilevata in sede di rogito della donazione; successivamente, nel 2012, egli concludeva un preliminare di vendita, ma l’acquirente, appresa l’esistenza della garanzia reale, recedeva e pretendeva il doppio della caparra. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava: quanto alla banca, riteneva corretta la procura alle liti prodotta; quanto al merito, escludeva la prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali; quanto al notaio, riteneva corretta la verifica svolta sui registri immobiliari. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 83 e 360, n. 5, c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto valida la procura generale alle liti, nonostante l’asserita mancanza di firme nella copia prodotta; 2) violazione dell’art. 51, n. 4, c.p.c. per mancata astensione del relatore d’appello, che era stato giudice istruttore in primo grado e aveva rigettato istanze istruttorie; 3) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di responsabilità civile e professionale, sostenendo che il danno patrimoniale era provato dal recesso dal preliminare e dalla perdita della caparra, e che il danno non patrimoniale era documentato da certificazione medica relativa a trauma e disturbo depressivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva accertato che la procura alle liti era stata prodotta in copia conforme autenticata dal notaio e, comunque, non era stata specificamente contestata la conformità della copia all’originale; la censura non si confrontava con tale ratio e si limitava a una diversa lettura del documento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. opera solo se il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado, non quando si sia limitato a svolgere funzioni istruttorie o a emettere provvedimenti ordinatori sulle prove. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la autonoma ratio della sentenza d’appello, fondata sulla mancata prova del nesso tra iscrizione ipotecaria e recesso dal preliminare e sull’assenza di prova degli ulteriori danni; la censura era generica e non riportava specificamente il contenuto della documentazione medica invocata, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Invocato per contestare la validità della procura alle liti; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la procura era stata prodotta in copia conforme autenticata e la conformità non era stata specificamente contestata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale decisivo sul punto della procura.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    L’obbligo di astensione è circoscritto al caso in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado, non al caso di mera attività istruttoria o di provvedimenti sulle prove.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nella rubrica del terzo motivo, ma non risulta concretamente sviluppato nella censura.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per sostenere la responsabilità aquiliana della banca e del notaio; la Corte non ha accolto la censura per difetto di prova del danno e del nesso causale.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità del professionista e del creditore; la censura è stata respinta per difetto di prova.

  • art. 2223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha tratto da esso alcuna conseguenza favorevole, ritenendo il motivo comunque inammissibile.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ha esaminato nel merito una questione di speciale difficoltà, poiché ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza incidenza sull’esito, essendo la censura dichiarata inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato l’aspecificità del motivo per mancata trascrizione o puntuale indicazione del contenuto dei documenti richiamati, specie della documentazione medica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La censura sulla validità della procura alle liti è infondata se il documento risulta prodotto in copia conforme autenticata e la parte non deduce specificamente la difformità della copia dall’originale, non essendo sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.
  • L’obbligo di astensione del giudice ex art. 51, n. 4, c.p.c. riguarda la partecipazione alla decisione di merito in un precedente grado, e non si estende al giudice che in primo grado abbia svolto soltanto attività istruttoria o adottato provvedimenti ordinatori sulle prove.
  • Nel giudizio di responsabilità, la domanda risarcitoria non può essere accolta se non è provato, con adeguata specificità, sia il nesso causale tra la condotta dedotta e il pregiudizio lamentato, sia l’effettiva esistenza e consistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata e se si limita a riproporre la propria tesi senza indicare in modo puntuale gli atti o i documenti rilevanti, secondo l’onere di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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