Cassazione Civile, Ordinanza n. 30118/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 emesso nei confronti della contribuente. In appello la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il gravame incidentale della contribuente e rigettato quello principale dell'Agenzia, ritenendo che le somme versate su un conto corrente cointestato con la madre, poi utilizzate per l'acquisto di un immobile, derivassero da risparmi formati con le retribuzioni percepite dalla contribuente per lavoro prestato alle dipendenze del Ministero degli Esteri. L'Agenzia ricorre in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di merito abbia erroneamente escluso che la cointestazione del conto con la madre consentisse di presumere la riferibilità pro quota delle somme impiegate per l'acquisto immobiliare, senza che fosse stata provata la provenienza esclusivamente personale e non reddituale della provvista.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime dell'accertamento sintetico applicabile ratione temporis, il giudice tributario non può privare di efficacia presuntiva gli indicatori di capacità contributiva previsti dalla fonte normativa, una volta accertata la loro esistenza, ma deve verificare solo se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea circa la provenienza non reddituale delle somme. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente considerato sufficiente la produzione degli estratti conto a dimostrare la disponibilità della provvista finale, senza verificare anche la formazione progressiva delle somme e la loro provenienza unilaterale, così trascurando la possibile presunzione di imputazione pro quota del saldo attivo in caso di conto cointestato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 6, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito e, nel testo applicabile ratione temporis, consente di determinare induttivamente il reddito in base a elementi indicativi di capacità contributiva; una volta provata dall'Ufficio l'esistenza degli indici previsti, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la diversa provenienza non reddituale delle somme utilizzate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
Il meccanismo del redditometro è ricondotto dalla Corte al paradigma della presunzione legale relativa, con conseguente inversione dell'onere della prova.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma richiamata per lo svolgimento dell'adunanza da remoto.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito fondato sugli indici di capacità contributiva previsti dalla legge o dai decreti attuativi, l'Ufficio deve provare l'esistenza dei fatti-indice tipizzati, mentre non gli è richiesto di ricostruire analiticamente la fonte del reddito che li ha finanziati.
- Il giudice non può disapplicare il valore presuntivo attribuito ex lege agli elementi indicatori di capacità contributiva: può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non imponibile delle somme.
- Per vincere la presunzione redditometrica non basta dimostrare l'esistenza di disponibilità finanziarie o la consistenza finale della provvista; occorre provare in modo oggettivo anche l'entità, la durata del possesso e il nesso tra tali somme e la specifica spesa contestata.
- In presenza di un conto corrente cointestato, la mera cointestazione non esclude di per sé la presunzione di imputazione pro quota del saldo attivo, sicché chi intende superarla deve dimostrare la formazione progressiva e la provenienza esclusiva delle somme da una sola parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →