Parere n. 1573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Giorgio Bedini, Luigia Sommariva, Ada Flavia Luisi, Laura Di Folca, Giorgio Sommariva, Mariangela Orme, Alberto Sardini, Renato Spinelli, Marco Locatelli, Ilaria Erba, Dario Degaetano, Cesare Benazzi e Paola Rita Merlo contro il Comune di Melzo e nei confronti di Officine Mak S.r.l. per l’annullamento: della deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 18 dicembre 2025, recante “Programma Integrato di Intervento – Tla1 – Trasformazioni integrate prevalentemente per attività – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud – Esame delle osservazioni, approvazione controdeduzioni ed approvazione definitiva”; della deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 23 ottobre 2025, recante “Programma Integrato di Intervento – Tla1 – Trasformazioni integrate prevalentemente per attività – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud – Adozione”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i pareri tecnici e contabili allegati alle citate deliberazioni, nonché i verbali della Conferenza di Servizi e l’atto di esclusione dalla procedura di VAS/VIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale di Melzo n. 111 del 23 ottobre 2025 e n. 137 del 18 dicembre 2025, relative all’adozione e approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento Tla1 – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, chiedendo l’annullamento delle deliberazioni comunali e degli atti connessi, deducendo sei motivi relativi, tra l’altro, all’incompetenza della Giunta comunale, alla violazione della disciplina regionale lombarda sui programmi integrati di intervento e sulle attività logistiche, all’elusione delle soglie di assoggettabilità a VIA, alla tutela del reticolo idrografico minore, all’impatto acustico e allo scomputo degli oneri di urbanizzazione. Nel corso del procedimento la società controinteressata ha proposto opposizione rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che l’opposizione della controinteressata fosse stata depositata ritualmente e tempestivamente. Ha richiamato la funzione dell’opposizione, volta a consentire a ciascuna parte di devolvere la controversia al giudice naturale precostituito per legge, in considerazione dell’alternatività del ricorso straordinario rispetto alla tutela giurisdizionale e della necessità dell’adesione di tutte le parti alla definizione della controversia in sede straordinaria. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza di sospensione cautelare. I motivi di merito non sono stati esaminati.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione della controinteressata è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa determina la devoluzione della controversia alla sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione, senza esame dei presupposti cautelari.
Norme richiamate
Consente alla parte interessata di opporsi al ricorso straordinario e chiedere che la controversia sia trattata in sede giurisdizionale; nel caso concreto l’opposizione rituale e tempestiva della controinteressata ha comportato la trasposizione e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Richiamato per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte legittimata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
- L’alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale presuppone l’adesione di tutte le parti alla definizione della controversia mediante il procedimento straordinario; la mancata adesione di una parte consente la devoluzione della controversia al giudice naturale precostituito per legge.
- La proposizione della trasposizione rende improcedibile il ricorso straordinario e assorbe l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un programma integrato di intervento
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una pluralità di privati contro il Comune di Melzo e nei confronti della società controinteressata, avente a oggetto l’adozione e l’approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento Tla1 – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud.
Atti impugnati e motivi dedotti
Il ricorso riguardava la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 23 ottobre 2025, di adozione del programma, e la deliberazione n. 137 del 18 dicembre 2025, di esame delle osservazioni, approvazione delle controdeduzioni e approvazione definitiva. Erano stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i pareri tecnici e contabili, i verbali della Conferenza di servizi e l’atto di esclusione dalla procedura di VAS/VIA.
I ricorrenti avevano dedotto sei motivi concernenti:
- l’incompetenza della Giunta comunale e la violazione delle disposizioni regionali lombarde e dell’art. 42 TUEL;
- l’elusione dei limiti dimensionali previsti per le attività logistiche;
- l’elusione delle soglie di assoggettabilità a VIA e l’omessa valutazione degli impatti cumulativi;
- la violazione della disciplina sul reticolo idrografico minore e dei principi di precauzione e sicurezza idraulica;
- la violazione della normativa sull’inquinamento acustico e del piano di zonizzazione acustica comunale;
- l’illegittimo scomputo degli oneri per opere destinate a servizio esclusivo del privato.
Opposizione della controinteressata
Nel corso del procedimento la società controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale. La Sezione ha accertato che l’opposizione, depositata il 12 giugno 2026, era rituale e tempestiva.
Principio sull’alternatività del ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato la funzione dell’opposizione, finalizzata a consentire a ciascuna parte di devolvere la controversia alla cognizione del giudice naturale precostituito per legge. Il ricorso straordinario costituisce infatti una forma di tutela alternativa rispetto al rimedio giurisdizionale e presuppone l’adesione di tutte le parti alla definizione della controversia mediante il procedimento straordinario.
Il parere richiama, sul punto, Consiglio di Stato, Sezione III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Sezione I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito del procedimento
Per effetto dell’opposizione, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla competenza comunale, alla disciplina urbanistica, alla VIA, alla tutela idraulica, all’inquinamento acustico e agli oneri di urbanizzazione.
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