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Parere

Parere n. 1573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Giorgio Bedini, Luigia Sommariva, Ada Flavia Luisi, Laura Di Folca, Giorgio Sommariva, Mariangela Orme, Alberto Sardini, Renato Spinelli, Marco Locatelli, Ilaria Erba, Dario Degaetano, Cesare Benazzi e Paola Rita Merlo contro il Comune di Melzo e nei confronti di Officine Mak S.r.l. per l’annullamento: della deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 18 dicembre 2025, recante “Programma Integrato di Intervento – Tla1 – Trasformazioni integrate prevalentemente per attività – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud – Esame delle osservazioni, approvazione controdeduzioni ed approvazione definitiva”; della deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 23 ottobre 2025, recante “Programma Integrato di Intervento – Tla1 – Trasformazioni integrate prevalentemente per attività – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud – Adozione”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i pareri tecnici e contabili allegati alle citate deliberazioni, nonché i verbali della Conferenza di Servizi e l’atto di esclusione dalla procedura di VAS/VIA.

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale di Melzo n. 111 del 23 ottobre 2025 e n. 137 del 18 dicembre 2025, relative all’adozione e approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento Tla1 – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, chiedendo l’annullamento delle deliberazioni comunali e degli atti connessi, deducendo sei motivi relativi, tra l’altro, all’incompetenza della Giunta comunale, alla violazione della disciplina regionale lombarda sui programmi integrati di intervento e sulle attività logistiche, all’elusione delle soglie di assoggettabilità a VIA, alla tutela del reticolo idrografico minore, all’impatto acustico e allo scomputo degli oneri di urbanizzazione. Nel corso del procedimento la società controinteressata ha proposto opposizione rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che l’opposizione della controinteressata fosse stata depositata ritualmente e tempestivamente. Ha richiamato la funzione dell’opposizione, volta a consentire a ciascuna parte di devolvere la controversia al giudice naturale precostituito per legge, in considerazione dell’alternatività del ricorso straordinario rispetto alla tutela giurisdizionale e della necessità dell’adesione di tutte le parti alla definizione della controversia in sede straordinaria. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza di sospensione cautelare. I motivi di merito non sono stati esaminati.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione della controinteressata è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa determina la devoluzione della controversia alla sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione, senza esame dei presupposti cautelari.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Consente alla parte interessata di opporsi al ricorso straordinario e chiedere che la controversia sia trattata in sede giurisdizionale; nel caso concreto l’opposizione rituale e tempestiva della controinteressata ha comportato la trasposizione e l’improcedibilità del ricorso straordinario.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte legittimata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria e comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
  • L’alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale presuppone l’adesione di tutte le parti alla definizione della controversia mediante il procedimento straordinario; la mancata adesione di una parte consente la devoluzione della controversia al giudice naturale precostituito per legge.
  • La proposizione della trasposizione rende improcedibile il ricorso straordinario e assorbe l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento straordinario.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un programma integrato di intervento

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una pluralità di privati contro il Comune di Melzo e nei confronti della società controinteressata, avente a oggetto l’adozione e l’approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento Tla1 – Ex Interzuccheri – Comparto Galilei Sud.

Atti impugnati e motivi dedotti

Il ricorso riguardava la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 23 ottobre 2025, di adozione del programma, e la deliberazione n. 137 del 18 dicembre 2025, di esame delle osservazioni, approvazione delle controdeduzioni e approvazione definitiva. Erano stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i pareri tecnici e contabili, i verbali della Conferenza di servizi e l’atto di esclusione dalla procedura di VAS/VIA.

I ricorrenti avevano dedotto sei motivi concernenti:

  • l’incompetenza della Giunta comunale e la violazione delle disposizioni regionali lombarde e dell’art. 42 TUEL;
  • l’elusione dei limiti dimensionali previsti per le attività logistiche;
  • l’elusione delle soglie di assoggettabilità a VIA e l’omessa valutazione degli impatti cumulativi;
  • la violazione della disciplina sul reticolo idrografico minore e dei principi di precauzione e sicurezza idraulica;
  • la violazione della normativa sull’inquinamento acustico e del piano di zonizzazione acustica comunale;
  • l’illegittimo scomputo degli oneri per opere destinate a servizio esclusivo del privato.

Opposizione della controinteressata

Nel corso del procedimento la società controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale. La Sezione ha accertato che l’opposizione, depositata il 12 giugno 2026, era rituale e tempestiva.

Principio sull’alternatività del ricorso straordinario

La Sezione ha richiamato la funzione dell’opposizione, finalizzata a consentire a ciascuna parte di devolvere la controversia alla cognizione del giudice naturale precostituito per legge. Il ricorso straordinario costituisce infatti una forma di tutela alternativa rispetto al rimedio giurisdizionale e presuppone l’adesione di tutte le parti alla definizione della controversia mediante il procedimento straordinario.

Il parere richiama, sul punto, Consiglio di Stato, Sezione III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Sezione I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito del procedimento

Per effetto dell’opposizione, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla competenza comunale, alla disciplina urbanistica, alla VIA, alla tutela idraulica, all’inquinamento acustico e agli oneri di urbanizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPiani attuativi e lottizzazioniVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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