Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32297/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e difetto di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 581 e 606 c.p.p. È stata confermata la decisione impugnata, inclusa la condanna per guida in stato di ebbrezza e il diniego della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile della guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, con contestazione del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, del codice della strada. Il Tribunale di Paola aveva pronunciato condanna; la Corte d'appello di Catanzaro aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando la pena in quattro mesi di arresto ed euro 711,00 di ammenda, confermandola nel resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'onere della prova del regolare funzionamento dell'etilometro; vizio di motivazione per omesso esame della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova sintomatica. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, osservando che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, in ragione della ragionevole presunzione di affidabilità dello strumento sottoposto ai controlli periodici previsti dalla normativa, e che spetta alla difesa fornire la prova contraria dell'assenza o inattualità dei controlli, anche mediante richiesta di escussione del dirigente competente o produzione del libretto metrologico. Il terzo motivo è stato inoltre ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la valutazione congiunta degli elementi tecnici e sintomatici. Quanto alla particolare tenuità, la Corte ha ritenuto logico il diniego fondato sui valori alcolemici di 1,38 e 1,44 g/l, prossimi alla fascia di reato successiva, sulla guida in orario notturno e sulla sintomatologia riscontrata, costituita da occhi lucidi e odore alcolico. L'assenza di danni a persone o cose e la scelta del rito sono state ritenute irrilevanti ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), c.d.s.

    La condotta di guida con valori alcolemici accertati pari a 1,38 e 1,44 g/l è stata ricondotta alla fascia prevista dalla disposizione.

  • art. 186, comma 2-sexies, c.d.s.

    Disposizione contestata unitamente alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto, l'elevato tasso alcolemico, la guida notturna e la sintomatologia hanno escluso la tenuità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I criteri richiamati per valutare la tenuità dell'offesa non devono essere esaminati tutti necessariamente, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 581 c.p.p.

    Il difetto di specificità dei motivi contribuisce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o aspecifici e quindi inidonei a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, fondandosi sulla ragionevole presunzione di affidabilità dell'etilometro sottoposto ai controlli periodici previsti dalla normativa.
  • L'imputato che intenda contestare l'affidabilità dell'etilometro deve fornire la prova dell'assenza o dell'inattualità dei controlli prescritti, anche mediante l'escussione del dirigente del reparto competente o la produzione del libretto metrologico dello strumento.
  • La prova dell'alcoltest può essere valutata congiuntamente agli elementi sintomatici della condizione di ebbrezza; un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con l'intero percorso argomentativo fondato sulla combinazione di tali elementi.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. al reato di guida in stato di ebbrezza, il giudizio sulla particolare tenuità deve considerare complessivamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
  • Per motivare il diniego della particolare tenuità non è necessario esaminare tutti i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti decisivi.
  • Un tasso alcolemico elevato, associato alla guida in orario notturno e alla presenza di sintomi esteriori dell'ebbrezza, può essere ritenuto di per sé ostativo alla qualificazione del fatto come particolarmente tenue.
  • L'assenza di danni a persone o cose non esclude necessariamente la rilevanza della pericolosità intrinseca della condotta di guida in stato di ebbrezza ai fini dell'art. 131-bis c.p.; essa riguarda il concreto verificarsi di un ulteriore evento dannoso.
  • La scelta del rito processuale è estranea ai criteri di valutazione della particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.