Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35099/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, nato a Galatina il 16 novembre 1984, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 31 gennaio 2025. Con un'unica censura ha lamentato la mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. In appello la richiesta era stata formulata in modo generico, limitandosi ad affermare la compatibilità dell'attenuante con il reato contestato, senza indicazioni circostanziate idonee a concretizzare il rilievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sull'attenuante era già stata dedotta in appello in termini generici e, per tale ragione, inammissibili; tale vizio originario rende inammissibile anche la censura proposta in cassazione. Il silenzio della sentenza impugnata sul punto è stato ritenuto irrilevante, non potendo la Corte esaminare una richiesta che era stata devoluta al giudice di merito in modo inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica le eventuali somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'unica censura, riguardante la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cp, argomento che la sentenza gravata per il vero non tratta espressamente ma che risultava devoluto dal gravame di merito in termini di marcata inammissibilità per la genericità del relativo assunto, esclusivamente fondato sulla compatibilità della citata attenuante con l'ipotesi di reato in contestazione (il 73 comma 5 TUS) senza adeguati e circostanziati riferimenti utili a dare concretezza al rilievo

    La richiesta di applicazione dell'attenuante deve essere sostenuta da riferimenti concreti e circostanziati; la mera affermazione della sua compatibilità con il reato contestato è generica e inammissibile.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    esclusivamente fondato sulla compatibilità della citata attenuante con l'ipotesi di reato in contestazione (il 73 comma 5 TUS) senza adeguati e circostanziati riferimenti utili a dare concretezza al rilievo

    Nel caso esaminato, la mera compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 non basta a rendere ammissibile la richiesta: occorre allegare elementi specifici che diano concretezza alla censura.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp nei termini definiti dal dispositivo

    La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., secondo quanto stabilito nel dispositivo.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento di un'attenuante è inammissibile per genericità se si limita ad affermarne la compatibilità astratta con il reato, senza allegare riferimenti concreti e circostanziati idonei a sostenere la sua applicazione.
  • Quando una questione è stata devoluta al giudice di merito con un motivo inammissibile per genericità, tale vizio preclude l'esame della corrispondente censura in cassazione; il mancato esame espresso della questione nella sentenza impugnata non rende ammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.