Cassazione Penale, Ordinanza n. 35099/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nato a Galatina il 16 novembre 1984, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 31 gennaio 2025. Con un'unica censura ha lamentato la mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. In appello la richiesta era stata formulata in modo generico, limitandosi ad affermare la compatibilità dell'attenuante con il reato contestato, senza indicazioni circostanziate idonee a concretizzare il rilievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sull'attenuante era già stata dedotta in appello in termini generici e, per tale ragione, inammissibili; tale vizio originario rende inammissibile anche la censura proposta in cassazione. Il silenzio della sentenza impugnata sul punto è stato ritenuto irrilevante, non potendo la Corte esaminare una richiesta che era stata devoluta al giudice di merito in modo inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica le eventuali somme dovute.
Norme richiamate
l'unica censura, riguardante la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4 cp, argomento che la sentenza gravata per il vero non tratta espressamente ma che risultava devoluto dal gravame di merito in termini di marcata inammissibilità per la genericità del relativo assunto, esclusivamente fondato sulla compatibilità della citata attenuante con l'ipotesi di reato in contestazione (il 73 comma 5 TUS) senza adeguati e circostanziati riferimenti utili a dare concretezza al rilievo
La richiesta di applicazione dell'attenuante deve essere sostenuta da riferimenti concreti e circostanziati; la mera affermazione della sua compatibilità con il reato contestato è generica e inammissibile.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
esclusivamente fondato sulla compatibilità della citata attenuante con l'ipotesi di reato in contestazione (il 73 comma 5 TUS) senza adeguati e circostanziati riferimenti utili a dare concretezza al rilievo
Nel caso esaminato, la mera compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 non basta a rendere ammissibile la richiesta: occorre allegare elementi specifici che diano concretezza alla censura.
alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp nei termini definiti dal dispositivo
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p., secondo quanto stabilito nel dispositivo.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento di un'attenuante è inammissibile per genericità se si limita ad affermarne la compatibilità astratta con il reato, senza allegare riferimenti concreti e circostanziati idonei a sostenere la sua applicazione.
- Quando una questione è stata devoluta al giudice di merito con un motivo inammissibile per genericità, tale vizio preclude l'esame della corrispondente censura in cassazione; il mancato esame espresso della questione nella sentenza impugnata non rende ammissibile il ricorso.
Come è indicizzato
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