Cassazione Civile, Ordinanza n. 23387/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da quattro decreti ingiuntivi emessi nei confronti di un soggetto, su richiesta di quattro controparti, per il pagamento di somme ritenute dovute in base a una scrittura privata del 20.7.2005 sottoscritta dalle parti. Il destinatario dei decreti propose opposizione sostenendo, tra l'altro, di aver disconosciuto la conformità all'originale della scrittura prodotta in copia e di aver contestato la genuinità del documento, anche prospettando una querela di falso per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. Nei giudizi di merito, sospesi in attesa dell'esito di un parallelo procedimento penale, la scrittura fu ritenuta autentica quanto alla sottoscrizione, con giudicato penale formatosi sull'assenza di falsificazione materiale; la Corte d'appello confermò poi il rigetto delle opposizioni, ritenendo nulla la querela di falso per difetto dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità ex art. 221, comma 2, c.p.c., e attribuendo alla scrittura il valore di riconoscimento di debito e di promessa di pagamento, con contenuto anche confessoriamente rilevante circa rapporti di lavoro subordinato e fittizietà di contratti di associazione in partecipazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente dedusse quattro motivi, formalmente ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando: 1) la pretesa erroneità della declaratoria di inammissibilità/nullità della querela di falso, sostenendo che il disconoscimento della firma e l'allegazione di abuso di foglio firmato in bianco non sarebbero incompatibili e che il falso sarebbe stato specificamente allegato; 2) la violazione del riparto dell'onere probatorio e l'uso di una scrittura che non avrebbe potuto valere come prova senza adeguato approfondimento istruttorio sulla natura dei rapporti e sulla subordinazione lavorativa; 3) l'erronea attribuzione alla scrittura privata di natura confessoria e la mancata verifica della sua validità/qualificazione giuridica; 4) l'erronea affermazione di inammissibilità dell'eccezione di abusivo riempimento del foglio firmato in bianco per asserita genericità del contesto cronologico-relazionale, oltre alla pretesa apoditticità della motivazione. La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in sintesi che i motivi mescolavano in modo inestricabile censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; che il vizio motivazionale invocato era comunque precluso dalla doppia conforme; che la querela di falso era stata correttamente dichiarata nulla per difetto degli elementi e delle prove della falsità, senza che il ricorrente trascrivesse in modo adeguato i passaggi rilevanti dell'atto; e che le ulteriori doglianze tendevano, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva respinto gli appelli e mantenuto ferme le sentenze di primo grado di rigetto delle opposizioni ai decreti ingiuntivi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda principalmente sul rilievo che i motivi erano promiscui e non autosufficienti, oltre che diretti a una rivalutazione del fatto e della prova; resta così ferma la qualificazione della querela di falso come nulla per mancata indicazione specifica degli elementi e delle prove della falsità ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato per il disconoscimento della conformità all'originale della copia di scrittura privata prodotta in giudizio
la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità; la sua omissione rende la querela nulla
richiamato dal ricorrente per denunciare asserita violazione del riparto dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito
richiamato per il disconoscimento della conformità della copia all'originale
la Corte ribadisce che è inammissibile il motivo che mescola censure di violazione di legge e di omesso esame del fatto, rendendole non scindibili
richiamato come preclusione ulteriore in caso di c.d. doppia conforme, per le doglianze sul vizio motivazionale
richiamato in relazione all'obbligo di una sommaria esposizione dei fatti di causa, che non può essere sostituita da commenti e apprezzamenti
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. senza renderle scindibili, perché la violazione di legge presuppone una diversa ricostruzione giuridica dei fatti mentre il vizio motivazionale contesta la ricostruzione fattuale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame del fatto.
- La querela di falso è nulla, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., se non contiene un'allegazione specifica degli elementi e delle prove della falsità; non basta una generica contestazione del documento o l'affermazione di una possibile abusiva formazione del suo contenuto.
- Chi impugna una sentenza che dichiara nulla la querela di falso deve confrontarsi con l'intera ratio decidendi e trascrivere in modo autosufficiente gli atti rilevanti, non potendo limitarsi a richiamare solo alcuni passaggi o a rinviare al contenuto integrale dell'atto.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato, non potendo essere veicolate contestazioni che mirino sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio sul fatto.
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