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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3423/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato l'ordinanza del GIP di Catania applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Vitale per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) e concorso esterno o associazione (art. 416-bis c.p.). Il ricorso denunciava violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. relativo al meccanismo di "retrodatazione" dei termini di custodia nel caso di più ordinanze cautelari e vizio di motivazione: si sosteneva che la retrodatazione avrebbe dovuto operare in quanto i fatti della seconda ordinanza erano anteriori e desumibili dagli atti della prima, e che l'esclusione della continuazione (connessione qualificata) era errata. La Corte era stata chiamata a verificare se, in presenza di ordinanze emesse in procedimenti diversi e dinanzi a autorità giudiziarie diverse, potesse trovare applicazione la retrodatazione ex art. 297, comma 3, considerando i requisiti della connessione qualificata (art. 12, lett. b) e c) c.p.p.) e la desumibilità degli elementi già prima del rinvio a giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso la connessione qualificata per continuazione in quanto mancava l'identità soggettiva dei compartecipi (requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la continuazione). Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (tra cui Mazzitelli, Librato, Rahulia) sul campo di applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., ribadendo che la retrodatazione non opera automaticamente tra procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse in assenza di connessione qualificata e che, in ogni caso, va valutata la desumibilità degli elementi della seconda ordinanza dagli atti al momento dell'emissione della prima. Conseguentemente il provvedimento di custodia è stato confermato, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), artt. 73 e 74

    Delimitano le fattispecie di traffico e detenzione a fini di spaccio contestate a Vitale; sono i reati-merce su cui si fonda l'applicazione della custodia cautelare.

  • codice penale, art. 416-bis

    Riferimento all'accusa di partecipazione a associazione mafiosa/associativa (o alla forma di associazione contestata): norma che incide sulla gravità dell'imputazione e sul quadro indiziario valutato ai fini cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Regola il meccanismo di "retrodatazione" dei termini di durata della custodia cautelare quando sono emesse più ordinanze cautelari: la retrodatazione opera nei casi di "connessione qualificata" (concorrente formale, continuazione, connessione teleologica limitata) e con i limiti posti dalla giurisprudenza e dalla desumibilità degli atti prima del rinvio a giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 12 comma 1 lett. b) e c)

    Definisce le ipotesi di connessione fra procedimenti rilevanti per l'applicazione della retrodatazione: lett. b) continuazione (richiede identità soggettiva dei partecipi), lett. c) connessione teleologica (più flessibile rispetto all'identità soggettiva).

  • codice di procedura penale, art. 291 comma 2

    Richiamato per spiegare che il giudice incompetente può adottare misure cautelari solo in caso di urgenza; giustifica la non applicabilità ordinaria della retrodatazione tra uffici diversi.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Fonte delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione urgente di misure: rilevante nella valutazione dell'urgenza cui può attenersi un giudice incompetente che applichi una misura.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite: Mazzitelli n. 23166/2020; Librato n. 14535/2007; Rahulia n. 21957/2005; altre pronunce citate)

    Forniscono i criteri applicativi dell'art. 297, comma 3 (quando retrodatazione è ammissibile), distinguendo i casi in cui procedimenti diversi possano essere raccordati e quelli in cui la diversità di competenza esclude la retrodatazione; stabiliscono altresì il requisito di identità soggettiva per la continuazione.

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente quando le ordinanze cautelari sono emesse in procedimenti pendenti davanti ad autorità giudiziarie diverse: occorre verificare la sussistenza di una "connessione qualificata" (concorsuale formale, continuazione o specifica connessione teleologica) e la desumibilità degli elementi della seconda ordinanza dagli atti già al momento della prima ordinanza o del rinvio a giudizio.
  • Per la configurabilità della continuazione (art. 12 lett. b) c.p.p.) è richiesta l'identità soggettiva dei partecipi ai reati connessi: se gli autori/partecipi sono diversi, non opera la connessione per continuazione.
  • La connessione teleologica (art. 12 lett. c) può non richiedere l'identità degli autori fra reato-mezzo e reato-fine e quindi può avere effetti diversi sulla competenza e sulla retrodatazione rispetto alla continuazione.
  • In presenza di procedimenti affidati a uffici giudiziari diversi, è necessario verificare se la separazione sia frutto di una scelta (es. del P.M.) che avrebbe potuto consentire un unico procedimento; se non è così, la retrodatazione è normalmente esclusa.
  • Sempre verificare la "desumibilità" dagli atti: anche quando i fatti sono anteriori, la retrodatazione richiede che gli elementi costitutivi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento rilevante (prima ordinanza o rinvio a giudizio), altrimenti i termini decorrono separatamente.
  • Nei casi dubbi, documentare e motivare con precisione la sussistenza o l'assenza dei requisiti di connessione qualificata (identità soggettiva, nesso teleologico, elementi desumibili) perché la valutazione è determinante per la durata complessiva della custodia cautelare.

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