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Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 9872 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo violazione e falsa applicazione della normativa TARI/TARSU (in particolare L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 656 e 657, nonché disposizioni correlate) sostenendo che il Comune non ha svolto il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno dell'area dell'Interporto, limitando l'intervento alle sole strade di collegamento, mentre la raccolta intra-areale è stata affidata e svolta da operatori privati (Ecosistem, Gruppo Gorla, ecc.). Per tale ragione la ricorrente chiedeva l'applicazione delle riduzioni obbligatorie di tariffa (fino al 40% ai sensi del comma 657, o secondo precedenti transattivi percentuali analoghe), e censurava la valutazione di merito che aveva ritenuto svolto il servizio comunale "porta a porta" dentro l'area.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che per l'annualità dedotta il Comune ha effettivamente istituito il servizio solo lungo le strade di collegamento e non all'interno dell'Interporto, dove la raccolta è svolta da operatori privati. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, se il servizio è istituito ma non effettivamente svolto in una determinata zona di significativa estensione, spetta la riduzione obbligatoria ai sensi della L. n. 147/2013, art. 1, comma 657 (riduzione non superiore al 40%), da parametrarsi sulla distanza dal più vicino punto di raccolta. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per determinare la misura concreta della riduzione e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 656, 657

    La Corte ha richiamato il comma 641 come definizione del presupposto della TARI; il comma 656 (riduzione fino al 20% per mancato o gravemente irregolare svolgimento del servizio) e, soprattutto, il comma 657 (riduzione non superiore al 40% per zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata) sono stati interpretati come norme che impongono riduzioni obbligatorie, graduabili dal giudice di merito in relazione alla prova e alla distanza dal punto di raccolta.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59

    Richiamato quanto alle regole probatorie: l'onere della prova circa il mancato svolgimento del servizio grava sul contribuente che invoca la riduzione; la Corte conferma che, una volta provato, il giudice deve applicare la riduzione entro i limiti di legge.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14

    Citato nel quadro normativo di riferimento sulle entrate locali e tributi comunali nella fase transitoria; la Corte lo pone nel contesto delle norme che hanno inciso sulla disciplina dei tributi locali, senza tuttavia mutare il principio applicativo delle riduzioni di cui alla L. n.147/2013.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato come normativa ambientale di contesto (es. criteri di tutela sanitaria/ambientale) rilevante in caso di interruzioni o irregolarità del servizio, senza che la Corte ne tragga una diversa misura di riduzione rispetto ai commi 656/657.

  • Delibere e determinazioni comunali (es. Delib. Giunta Comunale n. 72/2014, n.75/2013; Delib. commissariale n.90/1994; Delib. consiliare n.66/1998 art.2; Det. Dirig. Comune di Nola 18 maggio 2010)

    La Corte osserva che eventuali accordi o determinazioni comunali (anche transattive) che hanno fissato riduzioni per periodi determinati (es. 2006-2009) non vincolano automaticamente le annualità successive; le determinazioni possono essere rilevanti come fatto, ma non sostituiscono la valutazione anno per anno richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Il diritto alla riduzione TARI per mancato svolgimento del servizio è subordinato a prova specifica riferita all'annualità e alla zona contestata; l'onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione.
  • Se il servizio istituito dal Comune non viene effettivamente svolto in una 'zona' di significativa estensione (anche se privata ma con libero accesso), si applica la riduzione obbligatoria prevista dall'art. 1, comma 657 della L. n. 147/2013, fino al 40%, graduabile in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
  • Le riduzioni di cui ai commi 656 e 657 sono di natura tecnica/obbligatoria e non richiedono una domanda preventiva né rappresentano forme di risarcimento; il giudice di merito deve quantificarle sulla base della prova e degli accertamenti fattuali.
  • Accordi transattivi o sentenze passate tra le stesse parti valgono solo per le annualità cui si riferiscono e non precludono la valutazione per anni successivi, perché la situazione di fatto può variare annualmente.
  • La rilevanza di contratti che mostrano l'affidamento del servizio a soggetti privati o ammissioni del Comune sulla limitazione del servizio costituisce prova significativa per ottenere la riduzione, ma la misura esatta resta rimessa al giudice di merito.

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