Cassazione Civile, Ordinanza n. 18500/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato un interpello ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, chiedendo la disapplicazione della norma antielusiva sulle società non operative di cui all'art. 30 L. n. 724 del 1994. In sede amministrativa il parere era stato negativo. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo provato che il finanziamento necessario per l'avvio dell'attività fosse stato revocato e che ciò integrasse un legittimo impedimento all'inizio dell'attività. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, rilevando che erano emersi più inadempimenti imputati alla società, tra cui mancata ultimazione del programma di investimenti, mancata assunzione di dipendenti, mancato inizio dell'attività, carenze documentali e mancato svolgimento dell'attività nel quinquennio d'obbligo, e che la società non aveva dimostrato l'assenza o l'estraneità a tali inadempimenti. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse trascurato la tempestiva istanza di disapplicazione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994, assumendo erronea esclusione della sua applicabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR aveva svolto un accertamento di fatto e una valutazione di merito sulla pretesa fiscale, per cui la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era diretta in realtà a ottenere una rivalutazione del merito; analogamente, la doglianza formalmente prospettata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. mirava sostanzialmente a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale base dell'interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative.
È la norma antielusiva sulle società non operative la cui disapplicazione era stata chiesta dalla contribuente.
Il motivo ex vizio di motivazione è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e non a denunciare un effettivo omesso esame di fatto decisivo.
La dedotta violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste della falsa applicazione di norma, tende a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994
La censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile perché fondata, in sostanza, su una diversa lettura dei fatti accertati in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, pur lamentando un vizio motivazionale, è diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La censura formalmente proposta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se, nella sostanza, mira a sovvertire l'accertamento fattuale del giudice di merito anziché a denunciare un errore nell'interpretazione o applicazione della norma.
- Quando il giudice di merito ha accertato in fatto l'esistenza di specifici inadempimenti o circostanze ostative, la parte che invoca la disapplicazione di una disciplina antielusiva deve dimostrare l'assenza di tali presupposti o la loro non imputabilità, non essendo sufficiente una mera allegazione alternativa dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →