Cassazione Penale, Sentenza n. 1938/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Robu era stato condannato dal Tribunale di Terni per guida in stato di ebbrezza (art.186 d.lgs. 30/04/1992, n.285 — comma 2 lett.c) e comma 2-bis) in relazione a un sinistro stradale; la Corte d'appello di Perugia confermò la condanna sulla base della testimonianza dell'operante (ricostruzione del sinistro: investimento del parapetto di un ponticello, veicolo di traverso in carreggiata) e del valore alcolemico riscontrato (2,85 g/l). Con il ricorso in Cassazione l'imputato denunciava: (1) carenza/contraddittorietà della motivazione per presunta nullità della comunicazione della facoltà di farsi assistere da difensore prima del prelievo ematico (assenza di verbale scritto); (2) carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale, deducendo l'assenza di danni riscontrabili al parapetto; (3) omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per lieve entità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: (1) ha ritenuto legittima la valutazione sul rispetto dell'obbligo di informare sull'assistenza del difensore anche se l'avviso non era riportato in verbale scritto, ritenendo sufficiente la richiesta di accertamenti inviata all'ospedale e la successiva manifestazione di volontà dell'indagato di farsi assistere; (2) ha ritenuto inammissibile/infondato il motivo relativo all'aggravante da incidente, richiamando la giurisprudenza che include nell'idea di "incidente" l'urto contro ostacoli e la fuoriuscita dalla sede stradale e valutando congruamente gli elementi probatori (perdita di una ruota). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non ha motivato sulla richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p.; per tal motivo la sentenza è stata annullata limitatamente a quella questione e il procedimento è rinviato alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio esclusivamente sulla applicabilità della causa di non punibilità; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art.186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
comma 2, lett.c) e comma 2-bis
Disciplina la guida in stato di ebbrezza; la aggravante per aver cagionato un incidente (comma 2-bis) si applica anche quando l'evento consiste nell'urto contro un ostacolo o nella fuoriuscita dalla sede stradale, senza necessità di coinvolgimento di terzi.
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di informare l'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ritenuto che l'avviso non richieda forme sacramentali e possa essere provato anche in mancanza di verbale scritto, mediante atti e deposizioni.
Norma richiamata nella giurisprudenza per gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria; l'avvertimento previsto per gli atti di cui all'art.356 può essere dato anche oralmente se idoneo allo scopo.
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione ai motivi di appello; impiegato dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello.
Prevede la causa di non punibilità per il fatto di lieve entità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione e ha disposto annullamento e rinvio per valutare la sua applicabilità.
Massime di principio
- L'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore non richiede necessariamente un verbale scritto: può essere valido se comprovato da atti e deposizioni degli agenti o da altre annotazioni idonee a dimostrare la comunicazione e la volontà dell'indagato.
- Per configurare l'aggravante dell'art.186, comma 2-bis (aver cagionato un incidente), è sufficiente un evento inatteso che interrompa la normale circolazione, comprensivo dell'urto contro ostacoli o della fuoriuscita dalla sede stradale; non è necessario il coinvolgimento di terzi né il riscontro di danni materiali sul parapetto.
- Se la parte deduce in appello l'applicabilità di una causa di non punibilità (es. art.131-bis c.p.), la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente e a motivare la decisione; l'omessa decisione su tale richiesta costituisce motivo fondato di cassazione e determina rinvio per nuovo esame.
- In difesa, per ridurre il rischio di inutilizzabilità di accertamenti (es. prelievo ematico), è consigliabile far verbalizzare in modo chiaro l'avviso sulla facoltà di difensore e ogni manifestazione di volontà rispetto all'assistenza, e, se possibile, chiedere la presenza o la nomina immediata del difensore di fiducia.
- Elevati valori alcolemici e elementi oggettivi del sinistro (perdita di componenti del veicolo, posizione di traverso in carreggiata) costituiscono indizi corroboranti della sussistenza del reato e dell'aggravante; le censure difensive su tali punti devono mirare a mettere in discussione la attendibilità degli elementi probatori o la loro correlazione causale con il sinistro.
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