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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11927/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale, contestando l'attendibilità di numerosi acquirenti sentiti nel processo. Con il secondo motivo si lamentava l'erronea esclusione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta a tale ipotesi. Con il terzo motivo si denunciava vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già genericamente formulate in appello e comunque già disattese con motivazione corretta dalla Corte territoriale, che aveva fondato la responsabilità sulle dichiarazioni di numerosi acquirenti, senza emergere elementi di un loro accordo calunnioso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché di fatto e, comunque, manifestamente infondato: la Corte di merito aveva correttamente escluso la lieve entità sulla base di una valutazione complessiva degli indici di gravità, evidenziando una gestione di una piazza di spaccio protratta per oltre 700 giorni e con profitti non marginali. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specificamente dedotto in appello quanto alla pena e perché censurava valutazioni di fatto; la Corte territoriale aveva legittimamente negato le attenuanti generiche per difetto di elementi positivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della concreta fattispecie; non è configurabile quando la condotta riveli una gestione stabile e prolungata di una piazza di spaccio con profitti non marginali.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi; richiedono invece elementi positivi di segno favorevole, la cui mancanza legittima il diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, può non applicarsi la sanzione pecuniaria; nel caso di specie è stata invece applicata la sanzione di 3.000 euro.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte di merito ha valorizzato le dichiarazioni di numerosi acquirenti ritenendole attendibili; il ricorso non ha indicato elementi idonei a dimostrare un accordo calunnioso tra i dichiaranti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in modo generico e fattuale, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente corretta.
  • La verifica della lieve entità nel traffico di stupefacenti richiede un apprezzamento globale della concreta vicenda, tenendo conto di tutti gli indici previsti dalla norma; la gestione stabile e protratta di una piazza di spaccio e l'esistenza di utili rilevanti escludono normalmente l'applicazione del comma 5.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi positivi valorizzabili, poiché tali attenuanti non costituiscono un diritto automatico derivante dalla sola assenza di elementi negativi.
  • Le doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie sono inammissibili se si risolvono in una contestazione apodittica dell'attendibilità dei dichiaranti, senza specifici elementi che facciano emergere una concertazione calunniosa o manifeste illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità

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