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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11522/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma del giudizio abbreviato, ha modificato posizioni e pene. Sintesi dei motivi: D'Ignoti Parenti contestava omessa motivazione sulla riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990, sull'aumento per continuazione e sull'applicazione della recidiva; Salemi denunciava omessa motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/1990 richiamando la confessione resa in udienza; Albarino deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione relativamente all'attribuzione della responsabilità per le forniture (capo 3), alla qualificazione della recidiva e all'applicazione dell'aumento per recidiva reiterata; Pirrotta censurava la ricostruzione indiziaria e il diniego delle attenuanti generiche; Calcinella impugnava la motivazione del trattamento sanzionatorio, lamentando assimilazione ad altri imputati senza adeguati riscontri; D'Agata contestava l'aggravante ex art. 74, comma 3, DPR 309/1990 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso di D'Agata e l'inammissibilità degli altri ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Angelo Albarino (motivi esaminati e reputati infondati) e ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza e genericità, gli altri ricorsi proposti da Massimiliano D'Ignoti Parenti, Leandro Salemi, Domenico Pirrotta, Luigi Calcinella e Alessandro D'Agata. Motivazioni salienti della decisione: per D'Ignoti Parenti i motivi erano o manifestamente infondati (art. 74, comma 6 non applicabile) o non oggetto di specifico motivo d'appello; per Salemi la mera confessione non integra l'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, che richiede un "contributo qualificato"; per Albarino la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione sulla responsabilità e ha confermato la valutazione della recidiva reiterata secondo i criteri giurisprudenziali (applicabile anche in assenza di precedente sentenza dichiarativa della recidiva semplice); per Pirrotta e Calcinella le doglianze sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la valutazione di merito; per D'Agata i rilievi risultano generici e infondati. Conseguenze economiche e processuali: condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali; i ricorrenti D'Ignoti Parenti, Salemi, Pirrotta, Calcinella e D'Agata condannati al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. P.Q.M.: rigetto del ricorso di Albarino e dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74, comma 6 (attenuante per associazione finalizzata a delitti di lieve entità) applicabile solo se l'associazione era volta esclusivamente a fatti di lieve entità e le condotte concrete rientrano nella previsione di lieve entità; art. 74, comma 7 (attenuante speciale) richiede un contributo effettivo e qualificato, non la mera confessione; art. 74, comma 3 (aggravante per numero di associati) può computare anche coimputati giudicati separatamente se risulta dal compendio probatorio il coinvolgimento di dieci o più persone

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    utilizzato per verificare la rilevanza della fattispecie di "lieve entità" rispetto ai reati fine: se i reati contestati eccedono la fattispecie di lieve entità, l'attenuante di cui all'art. 74, comma 6 non è configurabile

  • Codice penale, art. 99

    commi 1 e 4 (richiamata in motivazione come art. 99, comma quarto)

    la recidiva, e in particolare la recidiva reiterata, può essere riconosciuta dal giudice di merito anche in assenza di una precedente sentenza che abbia dichiarato la recidiva semplice, purché il giudice motivi concretamente la relazione tra precedenti e reato attuale e la maggiore pericolosità sociale dell'autore

  • Codice penale, art. 133

    criteri per la determinazione della pena (elementi che il giudice può considerare), e riferimento necessario per valutare rilevanza dei precedenti e personalità del reo ai fini della recidiva e delle attenuanti/agggravanti

  • Codice di procedura penale, art. 597

    consente al giudice, in determinate ipotesi, di applicare d'ufficio una circostanza attenuante, ma l'applicazione richiede la sussistenza dei presupposti materiali: la mera confessione non è di per sé idonea a integrare l'attenuante speciale di art. 74, comma 7 DPR 309/1990

  • Codice di procedura penale, art. 606

    il ricorso per cassazione è inammissibile se deduce questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello; non si può introdurre in cassazione una censura nuova non sollevata in appello

Massime di principio

  • In cassazione le questioni non dedotte specificamente in appello sono inammissibili: il ricorrente deve aver articolato il motivo già in appello, altrimenti il motivo è escluso dalla cognizione di legittimità
  • Le doglianze generiche e prive di specificità non superano il filtro di ammissibilità: il ricorso per cassazione richiede motivi specifici e argomentati
  • L'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/1990 non si riconosce per la mera confessione; è necessario un "contributo qualificato" concreto idoneo a garantire prove o sottrarre risorse decisive all'associazione
  • La recidiva reiterata ex art. 99 può essere applicata anche se non è stata precedentemente dichiarata la recidiva semplice, purché il giudice motivi la relazione tra precedenti e reato attuale secondo i criteri di pericolosità e omogeneità (art. 133 CP e giurisprudenza delle Sezioni Unite)
  • L'inclusione, ai fini dell'aggravante numerica (art. 74, comma 3 DPR 309/1990), di coimputati giudicati separatamente è possibile se il compendio probatorio mostra in concreto il coinvolgimento di dieci o più persone; la posizione degli altri può essere valutata autonomamente e senza pregiudizio per loro
  • Le decisioni del giudice di merito circa l'applicabilità delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto difficilmente sindacabili in cassazione se motivate e non contraddittorie; il ricorso deve indicare errori specifici nella motivazione per incidere sul decisum
  • Per contestare il calcolo della pena (ad es. aumenti per continuazione o applicazione di aggravanti) in cassazione è necessario che la censura sia stata formulata in appello o che il ricorso contenga una chiara e specifica deduzione: la genericità qui conduce all'inammissibilità
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o generici può comportare condanne per spese processuali e somme alla cassa delle ammende; valutare la sussistenza di motivi reali prima di proporre il gravame

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