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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09721/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto per il pagamento di prestazioni di pulizia eseguite in favore di un condominio. Il creditore, rimasto insoddisfatto, ha notificato precetto ed esecuzione nei confronti di alcuni condomini, tra cui uno indicato come resistente. Quest'ultimo ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il creditore non avesse rispettato la disciplina dell'art. 63 disp. att. c.c., perché non aveva prima agito verso il condominio e non aveva dimostrato la preventiva escussione dei condomini morosi. Il creditore ha replicato di non aver ricevuto alcun pagamento dal condominio, di aver richiesto inutilmente all'amministratore informazioni sui condomini morosi e di avere tentato senza esito un pignoramento presso terzi; ha quindi sostenuto che, in assenza di pagamento da parte del condominio, la norma sul beneficium escussionis non fosse applicabile nel senso ritenuto dal giudice di merito. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto necessaria la prova della previa escussione del condominio e di tutti i condomini morosi, senza considerare le comunicazioni intercorse con l'amministratore e il preteso significato delle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza relativa all'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha infatti accertato che agli atti non era stata depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, deposito richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. Inoltre ha escluso la possibilità di superare il vizio mediante la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza d'appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dal soggetto destinatario dell'azione esecutiva.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    richiede, secondo la lettura contestata dalle parti di merito, la preventiva escussione del condominio e dei condomini morosi prima di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti.

  • art. 645 c.p.c.

    indica il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; il decreto non opposto diventa esecutivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    serve a verificare la tempestività dell'impugnazione in relazione alla notificazione della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è necessario ai fini dell'ammissibilità/procedibilità quando la sentenza risulti notificata, e la sua mancanza comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare l'improcedibilità solo se dalla documentazione risulti comunque la tempestività del ricorso rispetto al termine breve; se la notificazione del ricorso è successiva al sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, il vizio non è sanato.
  • La non contestazione del controricorrente non sana il difetto di produzione della relata di notificazione della sentenza, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizione all'esecuzione
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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