Cassazione Civile, Ordinanza n. 41904/2021 del 29/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitori opponenti)
La controversia
La controversia nasce da un precetto per il rilascio di un fondo rustico notificato dalla procedente sulla base di una sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva riconosciuto in suo favore la proprietà del bene a seguito di riscatto agrario. I destinatari del precetto proposero opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che quella sentenza non fosse titolo esecutivo per il rilascio, perché non conteneva una condanna espressa o implicita al rilascio. Il Tribunale accolse l'opposizione rilevando che la sentenza era poi stata cassata. La Corte d'appello riformò la decisione, accertando la carenza originaria del titolo esecutivo e condannando la procedente alle spese e al risarcimento del danno da liquidarsi separatamente. In Cassazione la procedente articolò quattro motivi: 1) contestò l'interesse ad appellare degli opponenti e la condanna risarcitoria, lamentando violazione degli artt. 100, 615, 96, 112 c.p.c. e 2043 c.c.; 2) dedusse che la sentenza azionata fosse immediatamente esecutiva, anche se dichiarativa o costitutiva, richiamando gli artt. 132, 118, 282, 474, 615, 624 e 96 c.p.c. e 2043 c.c.; 3) sostenne che l'uso del titolo non fosse illecito perché validato dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, con censura anche sulla condanna ex art. 2043 c.c.; 4) censurò la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c., ritenendo insussistente una reale soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via principale, la violazione dell'art. 366 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., perché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della decisione impugnata, della sentenza azionata come titolo esecutivo, della precedente sentenza del Tribunale e delle domande formulate in primo grado dagli opponenti. Ha poi aggiunto che, anche esaminando i singoli motivi, questi erano comunque inammissibili o infondati: l'interesse ad appellare era correttamente fondato sulla possibile incidenza della declaratoria di illegittimità originaria dell'esecuzione sulla domanda risarcitoria; la sentenza che accoglie il riscatto agrario non produce effetti esecutivi prima del giudicato e non conteneva un ordine di rilascio; il controllo formale del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario non esclude l'antigiuridicità dell'azione esecutiva ai fini dell'art. 96, comma 2, c.p.c.; la condanna alle spese era corretta perché la ricorrente era risultata soccombente in modo reale. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente l'opposizione all'esecuzione quando si contesti il diritto del procedente di agire in executivis per difetto originario del titolo.
l'interesse ad impugnare può essere ravvisato nell'utilità concreta derivante da una statuizione che incida su pretese ulteriori, come quella risarcitoria.
l'illiceità dell'azione esecutiva non è esclusa dal mero controllo formale compiuto dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario; può fondare responsabilità aggravata.
è richiamato quale parametro di censura sull'asserita ultrapetizione, ma il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.
la denuncia di motivazione apparente non supera il vaglio di ammissibilità perché non confrontata con la ratio della decisione impugnata.
richiamato nel mezzo di ricorso, senza che la censura sia sviluppata in modo autosufficiente e pertinente.
la ricorrente lo invoca per sostenere l'immediata esecutività delle sentenze dichiarative/costitutive, ma la Corte ribadisce che la sentenza sul riscatto agrario non spiega effetti esecutivi prima del giudicato.
il titolo azionato è ritenuto carente ab origine perché privo di una condanna al rilascio ed inefficace prima del giudicato.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza superare la rilevata inammissibilità del ricorso.
invocato per il risarcimento del danno, ma la Corte richiama soprattutto l'art. 96 c.p.c. e osserva che l'azione esecutiva illegittima può rilevare come fonte di responsabilità.
le spese seguono la soccombenza reale della parte che ha iniziato l'esecuzione senza titolo esecutivo valido.
il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta adeguatamente il contenuto degli atti e delle decisioni necessarie al controllo di legittimità.
i motivi che cumulano vizi eterogenei e omettono il confronto con la decisione impugnata sono inammissibili.
richiamato in relazione alla spedizione in forma esecutiva del titolo, ma ciò non sana l'assenza di un titolo esecutivo sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di riportare il contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla decisività delle censure.
- La sentenza che riconosce il diritto di proprietà a seguito di riscatto agrario, se non contiene una condanna al rilascio, non costituisce titolo esecutivo per il rilascio e, comunque, non spiega effetti esecutivi prima del passaggio in giudicato.
- L'eventuale apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere o il controllo dell'ufficiale giudiziario non valgono a rendere lecita un'esecuzione intrapresa in difetto originario di titolo; tale condotta può integrare responsabilità per aggravamento ex art. 96 c.p.c.
- L'interesse ad impugnare sussiste quando la diversa qualificazione della vicenda processuale può incidere su ulteriori domande, come quella risarcitoria, indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.
- La condanna alle spese segue la soccombenza reale della parte che ha visto accertata l'inesistenza originaria del titolo esecutivo e la conseguente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.
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