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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34262/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per crediti TARSU relativi agli anni 2008-2011, dopo la notificazione di una precedente ingiunzione fiscale e di avvisi di accertamento rimasti definitivi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, limitatamente al calcolo degli interessi. In cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando la motivazione apparente della sentenza di appello nella parte in cui aveva respinto il quarto motivo d'appello: secondo la ricorrente, l'intimazione di pagamento era illegittima perché non era stata allegata la propedeutica ingiunzione fiscale, con conseguente lesione del diritto di difesa e stato di incertezza, aggravato dal subentro della società resistente nelle funzioni di agente della riscossione, circostanza che avrebbe reso dubbia la sua legittimazione a emettere l'atto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente, avendo la CTR spiegato in modo sufficiente e comprensibile perché l'omessa allegazione dell'ingiunzione fiscale non comportasse invalidità dell'intimazione, poiché la contribuente era già a conoscenza dell'atto prodromico. Inoltre, ha osservato che la questione relativa alla legittimazione della società resistente a emettere l'atto era stata ritenuta nuova dalla CTR ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 546/1992 e, quindi, non poteva essere utilmente proposta in cassazione come vizio di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ma non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la riforma del 2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al solo minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    le norme sul vizio motivazionale devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone solo il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    il diritto di difesa del contribuente deve essere bilanciato con le esigenze di efficienza dell'azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    giustifica, in chiave di buon andamento ed efficienza, la motivazione per relationem degli atti tributari.

  • art. 57 d.P.R. 546/1992

    impedisce di introdurre in appello, e quindi di riproporre in cassazione, questioni nuove non trattate nei gradi di merito.

  • art. 7 L. 212/2000

    gli atti tributari devono essere motivati con indicazione specifica di presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche; se richiamano altri atti non conosciuti, questi devono essere allegati o riprodotti nel contenuto essenziale.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come parametro dei principi di motivazione degli atti amministrativi estesi alla materia tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha integrato la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito negativo dell'impugnazione.

  • d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione.

  • d.lgs. n. 219/2023

    richiamato come conferma normativa del principio secondo cui, se si rinvia a un altro atto non già conosciuto, questo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto alle sole anomalie che integrano una vera e propria mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o di completezza argomentativa.
  • In materia tributaria, la motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è allegato, oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto, oppure ancora se l'atto è già noto o agevolmente conoscibile dal contribuente; l'omessa allegazione, da sola, non determina invalidità quando il diritto di difesa resti garantito.
  • Occorre distinguere nettamente tra validità della motivazione dell'atto tributario e fondatezza della pretesa fiscale: la carenza di allegazione attiene al primo piano, mentre la prova dei presupposti impositivi attiene al secondo.
  • Questioni ritenute nuove dal giudice di merito non possono essere utilmente introdotte in cassazione, neppure sotto la veste di vizio di motivazione.
  • La conoscibilità dell'atto richiamato, anche se non effettivamente conosciuto, può bastare ad assolvere l'obbligo motivazionale quando non richieda ricerche complesse e non comprima il diritto di difesa del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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