Cassazione Penale, Sentenza n. 1972/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che, anche considerando le sospensioni legate alla pandemia COVID-19 (39 giorni indicati dalla difesa), il termine prescrizionale si sarebbe già compiuto prima della sentenza d'appello. Ha contestato il calcolo del termine e chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa avesse effettuato un calcolo errato e incompleto delle cause di sospensione previste dall'art. 159 c.p., non avendo considerato, tra l'altro, il rinvio dall'udienza del 2/12/2019 al 10/2/2020 per adesione all'astensione del difensore (70 giorni) e il rinvio del 4/2/2021 al 10/6/2021 per assenza dei testi della difesa (126 giorni), oltre alla sospensione disposta con provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 83 del d.l. 17/3/2020, n.18. Alla luce di tali sospensioni il termine prescrizionale non era spirato alla data della sentenza di appello (24/2/2023). Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha altresì statuito che eventuali cause estintive sopravvenute dopo la sentenza di secondo grado non possono impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna in questo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Fissa i termini di prescrizione per il reato; in combinato disposto con l'art. 161 c.p. qui determina il termine massimo di 7 anni e 6 mesi per il reato contestato.
Indica le modalità di determinazione del termine di prescrizione per i reati, usato insieme all'art. 157 per calcolare la durata massima della prescrizione nel caso concreto.
Regola le cause di sospensione del decorso della prescrizione; la Corte ha ritenuto che varie sospensioni (rinvii per astensione del difensore, rinvii per escussione testi, provvedimenti giudiziali legati alla pandemia) dovessero essere computate e fanno slittare la scadenza del termine prescrizionale.
art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma emergenziale che ha consentito provvedimenti giudiziali sui termini processuali durante la pandemia COVID-19; la Corte ha ritenuto computabile la sospensione derivante da provvedimento ex art. 83 nel calcolo della prescrizione.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 ritenendo non sussistente l'assenza di colpa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e sezioni penali richiamate)
La giurisprudenza consolidata indica che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce che cause estintive sopravvenute dopo la sentenza impugnata operino per annullare o impedire il consolidamento della pronuncia di condanna in questo grado.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto non solo delle sospensioni ordinarie ma anche di tutti i rinvii e provvedimenti che configurano cause di sospensione ai sensi dell'art. 159 c.p.; omissioni nel computo possono rendere infondato un dedotto vizio di omessa declaratoria.
- Le sospensioni determinate da adesioni all'astensione del difensore o da rinvii per assenza dei testi della difesa sono computabili e possono prorogare significativamente il termine prescrizionale.
- I provvedimenti emergenziali legati alla pandemia (es. art. 83 d.l. 18/2020) producono effetti sul computo dei termini processuali e devono essere considerati nel calcolo della prescrizione.
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ciò impedisce che cause estintive sopravvenute dopo la sentenza impugnata operino per annullare o impedire il consolidarsi della condanna in quel grado; quindi è cruciale presentare un ricorso ammissibile e completo in fatto e in diritto.
- Il ricorrente che propone motivi infondati o che omette elementi rilevanti nel calcolo dei termini può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi obbligatorio un accurato esame preliminare delle cause di sospensione prima di proporre impugnazioni fondate sulla prescrizione.
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