Cassazione Civile, Ordinanza n. 32942/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare con cui la società resistente si era impegnata ad acquistare un fondo per un prezzo determinato, con stipula del definitivo prevista entro una certa data. Il venditore sosteneva di aver sostenuto costi fiscali per l'anno 2010 in vista della vendita e di aver rinunciato ad altre offerte ricevute, chiedendo il risarcimento dei danni perché il definitivo non era stato stipulato per fatto imputabile alla promissaria acquirente. La convenuta aveva resistito sostenendo che la conclusione del definitivo era condizionata al rilascio di un permesso di costruire e che, non essendosi avverata la condizione, non vi era inadempimento. In appello erano stati confermati: il difetto di rappresentanza processuale di una delle parti sostanziali, l'assenza di prova del danno da imposte e della perdita di altre offerte, e l'insussistenza dell'inadempimento per mancato avveramento della condizione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: primo, violazione degli artt. 1387 e ss. e 77 c.p.c., sostenendo che la procura fosse ampia e comprendesse il potere di agire in giudizio anche per la sorella; secondo, violazione di norme costituzionali, degli artt. 2697, 115, 116, 2727, 2729 e 1218 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato i documenti sulle imposte versate, non avesse ammesso le prove richieste e non avesse considerato che il mancato definitivo sarebbe dipeso dalla condotta della promissaria acquirente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non aggrediva la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'art. 77 c.p.c., e non dimostrava, con adeguata censura ermeneutica, che dalla procura scritta emergesse espressamente il potere di stare in giudizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., rilevando che il ricorrente non aveva riportato nel ricorso le istanze istruttorie asseritamente non ammesse né aveva specificato in che modo fosse stata dedotta nei gradi di merito la connessione tra spese fiscali, preliminare e mancato avveramento della condizione. La Corte ha anche osservato che le doglianze miravano in sostanza a una diversa valutazione del materiale probatorio. Non sono state liquidate spese, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'ampiezza del potere rappresentativo, ma ritenuto non decisivo rispetto al problema della rappresentanza processuale
il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente se il potere non è stato conferito espressamente per iscritto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi
la mancata trascrizione o specificazione delle istanze istruttorie e degli atti rilevanti determina inammissibilità della censura
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente
richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata considerata sostanzialmente una richiesta di nuova valutazione del merito
richiamati per sostenere la necessità di inferenze presuntive, ma senza adeguata specificazione del percorso logico-probatorio
richiamato dal ricorrente per l'inadempimento contrattuale, ma la Corte ha ritenuto non colpite le rationes decidendi sull'assenza di prova e sulla condizione non avverata
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in combinazione con altri parametri
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in combinazione con altri parametri
art. 3, secondo comma, Cost.
richiamato dal ricorrente in combinazione con altri parametri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore
indica la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di un espresso potere processuale conferito per iscritto a un procuratore di affari, il ricorso per cassazione deve aggredire specificamente tale ratio decidendi e non limitarsi a invocare in modo generico la procura sostanziale o le norme sulla rappresentanza.
- Il potere di stare in giudizio per il preponente da parte del procuratore generale o del procuratore preposto a determinati affari richiede un conferimento espresso per iscritto; una formula generica della procura non è di per sé sufficiente a superare il rilievo del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che denunci omesso esame di fatti o errori nella valutazione della prova è inammissibile se non indica in modo autosufficiente gli atti, le istanze istruttorie e i passaggi processuali rilevanti, e se si risolve in una mera sollecitazione a una diversa lettura del materiale probatorio.
- La deduzione del danno contrattuale richiede prova specifica del nesso tra esborso e inadempimento: l'allegazione di un pagamento, da sola, non basta se il giudice di merito ha escluso la risarcibilità per ragioni coerenti con il contenuto del preliminare e con l'assetto contrattuale dedotto.
- In cassazione non è sufficiente richiamare numerose norme di legge se il ricorso non attacca puntualmente tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
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