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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43278/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio della motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contestava che i giudici avessero travisato le prove non valorizzando l'esito negativo della perquisizione e la mancanza di ricevuta/avviso per una raccomandata che avrebbe comprovato la continuazione del rapporto di lavoro; sosteneva inoltre di aver esercitato il diritto di ritenzione/compensazione su somme riscosse a fronte di provvigioni dovute (richiamando varie norme del codice civile) e chiedeva l'applicazione dell'art. 47, 3° comma, c.p. per un errore sulla legge extra-penale che lo avrebbe autorizzato ad agire così.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e irrilevante rispetto alla circostanza decisiva, accertata in entrambi i gradi, che i clienti avevano pagato premi senza ottenere copertura perché il ricorrente non aveva riversato le somme agli agenti; tale accertamento fondato sulle dichiarazioni dei testi prescindeva dall'esito della perquisizione o dalla forma della raccomandata. Inoltre il ricorrente aveva ammesso di aver trattenuto somme invocando crediti non provati: i giudici di merito hanno valutato che i presunti crediti non erano certi, liquidi ed esigibili, perciò non idonei a giustificare compensazione o ritenzione e non escludevano il reato di appropriazione indebita. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi euro 4.791,80 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 47, terzo comma, cod. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione a un presunto errore di diritto che lo avrebbe scusato; la Corte ha ritenuto che la questione attiene al merito ( natura e prova dei crediti ) e che non è dimostrato un errore di diritto idoneo ad escludere il reato. In sostanza, l'eventuale applicabilità dell'art. 47 c.p. non sussisteva perché non c'era prova di uno stato di buona fede fondato su fatti concreti diversi da mere asserzioni.

  • artt. 1721, 2751, 2161, 2761, 2756 cod. civ. (richiamati dal ricorrente)

    Norme civilistiche richiamate per sostenere il diritto di ritenzione/compensazione. La Corte ha rilevato che i presupposti civilistici (esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili o altri requisiti richiesti) non erano provati; pertanto tali norme non potevano giustificare la condotta penalmente rilevante né dimostrare buona fede esimente.

  • giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 27884/2022 Cottone; Sez.2, n.293/2013 Silvano)

    Precedenti che affermano il principio secondo cui la compensazione o la ritenzione possono far venire meno l'elemento soggettivo del reato solo se i crediti sono certi, liquidi ed esigibili. La Corte ha applicato tali principi per escludere la fondatezza delle pretese difensive del ricorrente.

Massime di principio

  • La semplice esistenza di contestazioni formali (esito negativo di perquisizione, mancanza di ricevute di raccomandata) è spesso insufficiente a escludere responsabilità se esistono altre prove dirette/indirette dell'appropriazione (dichiarazioni di terzi, ammissioni dell'imputato, conseguenze pratiche per i terzi).
  • Il diritto di ritenzione o la compensazione invocati come giustificazione per trattenere somme devono poggiare su crediti provati, certi, liquidi ed esigibili: se tali presupposti non emergono chiaramente, la pretesa civilistica non esclude il reato penale.
  • Un'ammissione dell'imputato di aver trattenuto somme pesa fortemente: anche se era invocata una ragione civilistica, spetta al giudice del merito verificare la sussistenza e la liquidità dei crediti, valutazione non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto.
  • I motivi di ricorso generici o che sollevano questioni di fatto non adeguatamente documentate rischiano di essere dichiarati inammissibili; in cassazione occorre riferire e sviluppare chiaramente i profili di diritto o di vizio logico-giuridico della motivazione impugnata.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è necessario documentare nei gradi di merito la natura e l'entità dei crediti invocati (contratti, estratti conti, lettere di contestazione, storni, ecc.) e costruire una prova che renda attendibile l'esercizio di ritenzione/compensazione.
  • Quando si invoca un "errore di diritto" (art. 47 c.p.) bisogna dimostrare che l'errore fosse attinente a una norma applicabile e che fosse scusabile: mere asserzioni non sono sufficienti.

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