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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1233/2024 del Tribunale di Verona, dichiarato esecutivo e definitivo ex art. 647 c.p.c. in data 3.12.2024, notificato in forma esecutiva in data 9.12.2024, e rimasto inadempiuto.

Giustizia amministrativa202501195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro all’obbligo di eseguire un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1233/2024 del Tribunale di Verona, dichiarato esecutivo e definitivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. il 3 dicembre 2024 e notificato in forma esecutiva all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il 9 dicembre 2024. Il titolo riguardava il pagamento di € 24.178,55 per servizi di dosimetria, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 192/2012, € 735,18 per spese legali della fase monitoria ed € 663,75 per imposta di registro. Nonostante le richieste della creditrice e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi dedotto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in relazione a un decreto ingiuntivo non opposto e munito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e fondata l’azione di ottemperanza perché il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato e costituisce titolo idoneo per l’ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il titolo aveva accertato e reso esigibile il credito della società, mentre la perdurante inerzia dell’azienda sanitaria integrava l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza. Il giudice ha ordinato all’amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza € 24.178,55 a titolo di capitale, gli interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali ex d.lgs. n. 192/2012 fino al soddisfo, € 735,18 per le spese legali della fase monitoria ed € 663,75 per l’imposta di registro. Per assicurare l’effettività della tutela, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricandolo di intervenire su istanza della parte in caso di inutile decorso del termine assegnato e di provvedere agli adempimenti sostitutivi entro ulteriori 60 giorni. L’amministrazione resistente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e di adottare misure idonee ad assicurare l’effettività della tutela.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti divenuti esecutivi e dei decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto consente di attribuirgli efficacia di titolo definitivo ed esecutivo ai fini dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.lgs. n. 192/2012

    Fondamento degli interessi di mora al tasso previsto per le transazioni commerciali, dovuti fino all’integrale soddisfacimento del credito.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha efficacia di giudicato e costituisce titolo idoneo per la proposizione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, in relazione a un decreto ingiuntivo definitivo, quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo integra l’inadempimento del giudicato e legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare il pagamento delle somme dovute, degli interessi maturati e delle spese riconosciute dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, per assicurare l’effettività dell’esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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