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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite traeva origine dalla sentenza del Tribunale che aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società in liquidazione su domanda della controparte creditrice; il reclamo ex art. 51 CCII proposto avverso tale pronuncia era stato rigettato dalla Corte d'appello. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391 c.p.c. L'unico controricorrente ha accettato la rinuncia, con richiesta di compensazione integrale delle spese; le altre parti intimate non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e della rituale accettazione da parte dell'unico controricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite secondo quanto concordato dalle parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 51 CCII

    È richiamato come norma processuale che aveva regolato il reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale, poi rigettato in appello.

  • art. 391 c.p.c.

    Costituisce il presupposto formale della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente, poi accettata dal controricorrente.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia accettata integra i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese, consentendo la compensazione concordata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia accettata; opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta e corredata di procura speciale, produce estinzione del giudizio quando sia accettata dal controricorrente costituito.
  • L'accettazione della rinuncia da parte dell'unico controricorrente legittima la declaratoria di estinzione e impedisce la condanna del rinunciante alle spese, se le parti concordano la compensazione.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, poiché la previsione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 è eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto della cessazione della materia processuale nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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