Cassazione Civile, Ordinanza n. 30005/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con richiesta di IRES, IVA e IRAP, interessi e sanzioni. L'accertamento traeva origine dal rinvenimento, presso una società terza, di una fattura emessa dall'associazione per euro 50.000 con causale "quota pubblicitaria per la stagione agonistica 2005"; l'Ufficio aveva ritenuto non applicabile il regime agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici dalla L. n. 398/1991 e aveva applicato il regime ordinario. Con il primo motivo la ricorrente denunciava nullità della sentenza per violazione degli obblighi di motivazione e dei requisiti minimi di contenuto-forma della decisione, deducendo che la motivazione era meramente apparente e incomprensibile, tale da non consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice regionale. Con il secondo motivo censurava, nel merito, la violazione della disciplina agevolativa per gli enti sportivi dilettantistici e della normativa richiamata in materia di applicazione del regime speciale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per difetto dei requisiti minimi di motivazione. Ha osservato che la decisione impugnata conteneva solo riferimenti estremamente sintetici e generici, insufficienti a rendere intellegibili la questione controversa, la normativa applicabile, il rilievo della fattura e dell'operazione pubblicitaria, nonché il significato della qualificazione dell'associazione come ente sportivo dilettantistico. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, relativo al merito della tassazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 36, comma 2, nn. 2) e 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sul contenuto necessario della sentenza nel processo tributario.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancata o estremamente concisa esposizione dei fatti rilevanti o delle ragioni della decisione determina nullità solo se impedisce di individuare thema decidendum e ragioni del decisum.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. quale fonte dei requisiti minimi della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio dedotto per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili nel rito tributario.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17
Richiamata per la nuova formulazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
artt. 1 e 2, L. 16 dicembre 1991, n. 398
Richiamati dal ricorrente come disciplina del regime agevolato per gli enti sportivi dilettantistici, non esaminati nel merito perché motivo assorbito.
art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla disciplina agevolativa, rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la motivazione può essere sintetica, ma deve comunque contenere una pur minima esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; in difetto, la sentenza è nulla se non consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- La nullità per motivazione apparente sussiste quando la decisione, per estrema genericità o assenza di passaggi argomentativi, non consenta di individuare la questione controversa, la normativa applicabile e la ratio del dispositivo.
- Nel rito tributario si applicano, per rinvio, i requisiti minimi di motivazione previsti dal codice di procedura civile; pertanto la sentenza tributaria deve rendere intellegibili il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.
- Quando il vizio di motivazione della sentenza comporta nullità della decisione, l'accoglimento del relativo motivo assorbe le censure di merito, che restano devolute al giudice di rinvio.
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